Il regime forfettario dei lavoratori autonomi

di Paola Costa, 28 Marzo 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha allargato la platea dei soggetti destinatari del regime fiscale agevolato per gli autonomi previsto dalla L. 190/2014, suscitando numerose polemiche. In questo intervento si delineano le caratteristiche del regime e le novità normative introdotte, proponendo alcune simulazioni per favorire il formarsi di opinioni consapevoli.

 

Premessa

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto due rilevanti modifiche al regime forfettario dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 190/2014 art. 1 c. 54. In particolare:

  • ha elevato la soglia di accesso al regime da 65.000 a 85.000 euro di ricavi o compensi;
  • ha previsto l’immediata e automatica fuoriuscita dal regime, in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi in corso d’anno.

Proprio l’estensione della platea di soggetti destinatari del regime agevolato ha suscitato aspre polemiche, in quanto accusata di favorire i lavoratori autonomi (spesso tacciati di evasione fiscale) rispetto ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Allo scopo di chiarire meglio i termini della questione, in questo intervento si intende delineare le caratteristiche del regime e proporre qualche confronto in merito alla tassazione delle diverse categorie di contribuenti.

 

Ambito soggettivo del regime e condizioni di accesso

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni, che non abbiano superato la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente (ragguagliati ad anno, in caso di inizio di attività in corso d’anno).

Inoltre devono essere soddisfatti ulteriori requisiti e non devono essere presenti condizioni ostative.

I requisiti di accesso e le cause di esclusione vengono riepilogati nella tabella che segue, in cui sono anche indicati i riferimenti temporali da prendere in considerazione.
tabella

Modalità di accesso e durata

Il regime forfettario è il regime naturale per i soggetti in possesso dei necessari requisiti e viene applicato tenendo un comportamento concludente sin dall’inizio dell’anno o dall’avvio dell’attività.

È salva la facoltà di optare per il regime di contabilità semplificata o di contabilità ordinaria. In quest’ultimo anno caso l’opzione è però vincolante per un triennio.

I soggetti che iniziano l’attività indicano l’intenzione di applicare il regime agevolato nel Modello di Comunicazione di inizio attività (modello AA9/12), mentre coloro che sono già in attività passano al regime senza particolari formalità, salvo l’obbligo di segnalarne l’adozione nell’ultima dichiarazione Iva presentata.

Il regime forfettario non ha limiti di durata e, pertanto, può essere applicato fino alla perdita dei requisiti di accesso o al verificarsi di cause ostative.

 

Imposte dirette

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene determinato applicando, ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta, i coefficienti di redditività stabiliti per categorie di attività indicati nella tabella che segue.

tabella

Dal reddito così determinato vengono dedotti i contributi previdenziali versati. La differenza costituisce il reddito imponibile, che viene assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali.

L’imposta sostitutiva si applica con un’aliquota proporzionale del 15%, che viene ridotta al 5% per i contribuenti che iniziano una nuova attività. L’aliquota ridotta è in tal caso applicabile per i primi cinque anni di attività.

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

È di tutta evidenza che la convenienza del regime forfettario rispetto al regime ordinario dipende da vari fattori, fra i quali:

  • il peso dei costi effettivi per la produzione del reddito, rispetto alla percentuale di forfettizzazione dei costi (che costituisce ovviamente il complemento a 100 dei coefficienti di redditività);
  • l’eventuale presenza e il relativo importo di oneri deducibili o detraibili ai fini Irpef;
  • l’eventuale presenza di altri redditi soggetti al regime ordinario, che possano consentire di sfruttare la presenza di oneri deducibili o detraibili.

 

Iva

I soggetti in regime forfettario:

  • non addebitano l'Iva ai clienti a titolo di rivalsa;

  • non hanno diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti e sulle importazioni.


Permane l’obbligo di emissione della fattura elettronica (salvo un regime transitorio per i soggetti di più piccole dimensioni che possono continuare ad emettere fatture cartacee fino al 31/12/2023), e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi.

Le fatture elettroniche vanno emesse indicando il codice RF19 nel campo "Regime fiscale" e il codice natura "N2.2" (Operazioni non soggette - altri casi) e sono soggette a imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro.

 

Semplificazioni contabili e amministrative

I contribuenti forfettari godono delle seguenti semplificazioni di natura contabile e amministrativa:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

  • sono esonerati dai principali adempimenti Iva (tenuta dei registri Iva, comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale);

  • sono esclusi dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale);

  • non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.


 

Fuoriuscita dal regime

La perdita dei requisiti o la verifica di una condizione ostativa determina la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo.

Tuttavia, la Legge di bilancio 2023 ha previsto la fuoriuscita immediata dal regime nell'anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro.

In tal caso:

  • il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione dell’Irpef e delle relative addizionali;
  • è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite.

La nuova disposizione mira a rimuovere possibili distorsioni che si potevano verificare in precedenza. Fino al 2022, infatti, la fuoriuscita dal regime per superamento della soglia di ricavi o compensi avveniva a partire dall’anno successivo, per cui poteva accadere che venissero tassati con l’imposta sostitutiva anche redditi molto consistenti.

Qualora dopo la fuoriuscita dal regime venissero nuovamente acquisite le condizioni di accesso, è possibile rientrare nel regime agevolato.

 

Confronto fra tassazione agevolata del lavoro autonomo e tassazione ordinaria del lavoro dipendente

Le polemiche che già avevano accompagnato l’istituzione del regime forfettario con la Legge n. 190/2014 si sono riacutizzate con l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari, in quanto viene da più parti sostenuto che il regime favorirebbe in modo ingiustificato e macroscopico i lavoratori autonomi rispetto a dipendenti e pensionati.

Per porre la questione in termini obiettivi occorre considerare, oltre al carico fiscale, anche il diverso onere previdenziale che grava sulle diverse categorie di lavoratori.

Infatti gli oneri previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sono mediamente pari al 9,49% (9,19% per le aziende con meno di 15 dipendenti), e tale percentuale viene ridotta di 2 o 3 punti percentuali per i dipendenti con imponibile previdenziale inferiore rispettivamente a 35.000 o 25.000 euro. I pensionati non subiscono invece alcun prelievo contributivo.

La contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi con partita Iva differisce in base alla gestione INPS di competenza. In particolare:

  • gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti versano contributi compresi fra il 24% e il 25,48%;

  • gli iscritti alla Gestione separata INPS versano contributi pari al 26,23%.


Nelle tabelle che seguono vengono sviluppati i calcoli del reddito netto disponibile per le tre categorie di contribuenti, a parità di reddito lordo. Il confronto viene operato per tre differenti ipotesi di reddito lordo (20.000, 34.000 e 60.000 euro). Per il regime forfettario viene considerato un professionista iscritto alla gestione separata Inps con coefficiente di redditività del 78%, ipotizzando per semplicità che i costi effettivi coincidano con i costi forfettizzati (pari al 22%). Si considerano le aliquote di addizionali regionali e comunali Irpef applicabili nel Comune di Milano.
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Come risulta evidente dalla tabella proposta, in realtà la flat tax non rappresenta un ingiustificato privilegio riconosciuto ai lavoratori autonomi, bensì uno strumento per riavvicinare almeno parzialmente il cuneo fiscale delle diverse categorie di contribuenti, laddove gli autonomi restano comunque, nella maggior parte dei casi, penalizzati. 

Occorre inoltre ricordare come i lavoratori autonomi abbiano minori tutele sociali in caso di infortuni, malattie, contrazioni dell’attività e disoccupazione involontaria.