L’assegno unico e universale per i figli

di Paola Costa, 1 aprile 2022

Dopo un periodo di gestazione durato quasi un anno, a decorrere dal 1° marzo 2022, è entrato in vigore l’assegno unico e universale per i figli a carico. La prestazione è erogata mensilmente sulla base della composizione e della condizione economica del nucleo familiare del richiedente e sostituisce tutti gli altri istituti vigenti con caratteristiche direttamente o indirettamente assistenziali.

 

Premessa

La Legge 1.4.2021 n. 46 aveva delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge delega, a decorrere dal 1° luglio 2021 era stato introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori.

Infine, in attuazione della delega, il D.Lgs. 29.12.2021 n. 230 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022.

La misura consiste in un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari in cui siano presenti figli a carico, sulla base della condizione economica della famiglia. 

L'assegno unico rappresenta il fulcro del riordino delle misure a sostegno della genitorialità e di contrasto al calo delle nascite, con l'obiettivo di semplificare e potenziare tali benefici attraverso:

  • l'istituzione di una misura fruibile dalla generalità dei lavoratori, compresi i disoccupati e gli inoccupati;

  • la soppressione o la revisione di diversi istituti, quali le detrazioni per figli a carico, gli assegni per il nucleo familiare, e i vari bonus stratificatisi nel tempo.


 

Ambito di applicazione

L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico di età inferiore a 21 anni o disabili, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, inoccupati, disoccupati o percettori di reddito di cittadinanza) e senza limiti di reddito. La nuova misura, dunque, in modo del tutto innovativo, equipara ai dipendenti – in precedenza principali destinatari degli assegni per il nucleo familiare – tutti i soggetti residenti e che pagano le imposte sul reddito in Italia.

È tuttavia necessario che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

  • essere cittadino italiano o comunitario (o suo familiare, titolare di diritto di soggiorno) oppure essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

  • essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia;

  • essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.


L’assegno è erogato per ciascun figlio a carico:

1. minorenne (a decorre dal settimo mese di gravidanza per i nuovi nati);

2. maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che sia alternativamente:

  •  dedito agli studi, a tirocinio o a servizio civile,

  • disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro,

  • lavoratore con reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro;


3. disabile, di qualsiasi età.

Le condizioni poste dalla norma per la spettanza dell’assegno per i figli maggiorenni rappresentano un evidente stimolo per i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training) a intraprendere un percorso di formazione o di lavoro.

 

Misura dell'assegno

L’importo dell’assegno mensile varia in funzione della composizione del nucleo familiare e della sua situazione economica, misurata attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La nuova misura, dunque, diversamente da quanto avveniva per la spettanza dell’assegno per il nucleo familiare, non tiene conto solamente del reddito complessivo della famiglia, ma anche di elementi di natura patrimoniale (ad esempio, immobili e patrimonio finanziario).

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili per figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 

  1. ogni figlio successivo al secondo; 

  2. famiglie numerose; 

  3. figli con disabilità; 

  4. madri di età inferiore ai 21 anni; 

  5. nuclei familiari con due percettori di reddito. 


Nella tabella che segue si riporta a titolo di esempio la misura dell’assegno mensile spettante per alcune fasce di ISEE. L’elenco completo dell’assegno per tutte le fasce di reddito è contenuto nella Tabella 1 allegata al DLgs n. 230/2021.



Nel caso il beneficiario non voglia presentare il modello ISEE, può comunque richiedere l’assegno, che verrà erogato nella misura minima prevista per i nuclei familiari con ISEE oltre 40.000 euro.

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, è istituita una maggiorazione mensile dell’assegno, di natura transitoria per gli anni 2022-2023-2024, spettante ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro che nel 2021 abbiano effettivamente percepito l’assegno per il nucleo familiare.

 

Presentazione della domanda e decorrenza

Per ottenere l’assegno è necessario presentare telematicamente la domanda all’Inps attraverso:

  • il sito web www.inps.it, accedendo al servizio “Assegno unico e universale per i figli
    a carico” mediante SPID, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi;

  • il Contact Center dell’Inps;

  • enti di patronato. 


La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo e quello di febbraio dell’anno successivo.

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande. Le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto agli arretrati dal mese di marzo. Per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

La domanda deve contenere:

  • la composizione del nucleo familiare e il numero di figli;

  • il luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;

  • le modalità prescelte per l’erogazione della prestazione.


Per ottenere l’assegno commisurato all’effettiva situazione economica della famiglia, è necessario che la domanda sia accompagnata dalla certificazione ISEE

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

 

Erogazione dell’assegno

L’assegno unico e universale viene erogato direttamente dall’Inps, con accredito sul conto corrente bancario o postale, o sulla carta di credito/debito o sul libretto di risparmio indicati nella domanda. Diversamente dalla procedura prevista per l’assegno per il nucleo familiare, l’assegno unico non viene quindi anticipato dal datore di lavoro in busta paga per conto dell'Inps.

L’assegno può essere corrisposto interamente al richiedente oppure in misura ripartita al 50% tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente e pertanto non viene assoggetto a IRPEF.

 

Misure a sostegno della famiglia soppresse

In un’ottica di riordino e razionalizzazione delle misure di sostegno alle famiglie con figli, l’introduzione dell’assegno unico e universale è stata accompagnata dalla soppressione, a decorrere dal 1° marzo 2022, dei seguenti istituti:

  • detrazioni Irpef per figli a carico di età inferiore a 21 anni (per i quali viene percepito l’assegno unico);

  • assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 13.3.88 n. 69) e assegni familiari (art. 4 del DPR 30.5.55 n. 797) per i figli a carico. Del vecchio istituto resta in vigore solo l’assegno corrisposto per i familiari a carico ai nuclei composti unicamente dai coniugi (non legalmente ed effettivamente separati), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti minorenni o inabili. In presenza di figli per i quali non si abbia diritto all’Assegno unico, gli assegni per il nucleo familiare possono essere richiesti solo per i suddetti familiari, esclusi i figli;

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (Art. 65 della L. 23.12.98 n. 448);

  • premio alla nascita (art. 1 c. 353 della L. 11.12.2016 n. 232);

  • bonus bebè (art. 1 c. 125 della L. 23.12.2014 n. 190).


Rimane invece pienamente in vigore il bonus asilo nido.

Vengono infine prorogati, per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022, l'assegno temporaneo per figli minori e le maggiorazioni dell'importo dell'assegno al nucleo familiare, che erano state introdotte dal DL 8.6.2021 n. 79, nelle more dell’emanazione dei decreti delegati sull’assegno unico.