Aperto il cantiere della Riforma fiscale

di Paola Costa, 26 ottobre 2021

Con il disegno di legge delega del 5 ottobre 2021 il Governo ha aperto il cantiere della Riforma fiscale, destinata ad accompagnare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto di riforma spazia dalle imposte dirette alle indirette, passando per la revisione del sistema di riscossione, fino ad arrivare alla riforma del catasto.

La Riforma fiscale e il PNRR

Se pure non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Governo intende attuare quattro grandi riforme, destinate ad accompagnarne l’attuazione, in quanto funzionali alla realizzazione degli obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, già indicati nelle Country Specific Recommendations rivolte al nostro paese dall’Unione Europea.


Accanto alle misure di semplificazione della legislazione e per la promozione della concorrenza, alle riforme della pubblica amministrazione e della giustizia, la riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.


In quest’ottica il Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021 ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, da sottoporre all’approvazione del Parlamento.


Il Governo avrà diciotto mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge delega per emanare i decreti legislativi, che tradurranno in norme concrete i principi e i criteri direttivi contenuti nella delega stessa.


Oltre ai tempi ristretti previsti per un progetto ciclopico, l’Esecutivo dovrà affrontare il problema di incrementare le risorse per finanziare la Riforma, che ad oggi ammontano soltanto a due miliardi per il 2022 e un miliardo per il 2023.



Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri è un testo snello, composto solo da dieci articoli, che tuttavia si pone l’ambizioso obiettivo di riformare alla radice l’intero sistema tributario italiano.



I principi cardine cui l’esecutivo dovrà attenersi nell’emanazione dei decreti attuativi della riforma sono:


1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;


2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale, anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi, per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato;


3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;


4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

Di seguito diamo conto – seguendo l’ordine dell’articolato – delle principali aree di intervento delineate dal disegno di legge, frutto di una non semplice mediazione fra le diverse sensibilità che caratterizzano la composita maggioranza che sostiene questo Governo.


 

Modifiche del sistema nazionale della riscossione

È prevista una riforma del sistema della riscossione, tesa a superare l’attuale separazione tra il titolare della funzione di riscossione (Agenzia delle Entrate) e il soggetto incaricato dello svolgimento della relativa attività (Agenzia delle Entrate-Riscossione).
L’obiettivo di una razionalizzazione e semplificazione del sistema della riscossione sembra passare per un parziale trasferimento di funzioni e attività all’Agenzia delle Entrate, in modo da superare molte delle attuali inefficienze e facilitare il rapporto con i contribuenti.
Una maggiore efficacia dell’attività di riscossione sarà perseguita con l’adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione nell’uso delle banche dati.
È anche prevista una revisione dell’attuale meccanismo della remunerazione dell’Agente della riscossione, che presumibilmente porterà al superamento del sistema degli aggi.

 

Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi

Il disegno di legge prevede la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (Irpef e imposte sostitutive), secondo i seguenti principi fondamentali.

1. Progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale, che operi una netta distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro.

Per i redditi da capitale è prevista la tassazione con la medesima aliquota proporzionale di tutti i redditi derivanti dall’impiego del capitale (anche nel settore immobiliare e nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi dai contribuenti Ires). L’obiettivo è quello di razionalizzare l’attuale sistema e rendere più efficiente il mercato dei capitali.

Per i redditi diversi da quelli di capitale (ossia per i redditi da lavoro) è prevista l’applicazione delle aliquote progressive Irpef, opportunamente rimodulate.

Tale previsione sembra potenzialmente in grado di scardinare l’attuale sistema dell’Irpef (fondato su cinque categorie reddituali) e parrebbe preludere a una riproposizione dell’IRI (Imposta sul reddito d’impresa), già disciplinata dalla Legge n. 232/2016, ma abrogata prima della sua entrata in vigore, a causa dell’eccessiva complessità del meccanismo proposto.

2. Revisione dell’Irpef, mantenendone il carattere di progressività, ma prevedendo:

• una riduzione graduale delle aliquote effettive medie, con l’obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro (in particolare nelle classi di reddito dove si concentrano i secondi percettori di reddito e i giovani) e di favorire l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili;
• una riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali.

La formulazione della norma evoca il taglio della terza aliquota irpef, quella del 38% che colpisce lo scaglione di reddito compreso fra i 28.000 e i 55.000 euro, con un innalzamento di undici punti percentuali rispetto allo scaglione precedente.

L’operazione del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, secondo le intenzioni espresse dall’Esecutivo, dovrebbe almeno in parte essere anticipata nella Legge di bilancio per il 2022.

3. Riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall’imposta (che rappresentano circa il 17% delle tax expenditures).
Il disegno di legge delega non si esprime sulle altre forme di “spese fiscali” (esenzioni e riduzioni d’imposta, regimi forfettari, ecc.), che tuttavia potrebbero essere modificate da altri capitoli della Riforma.

L’azione di “disboscamento” delle deduzioni e delle detrazioni dovrà basarsi su una valutazione attenta delle finalità, dell’equità e dell’efficienza delle diverse agevolazioni (criteri che risentono di valutazioni fortemente politiche).

4. Armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, facendo attenzione alla necessità di non generare spazi per l’elusione dell’imposta.

 

Revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa

Il disegno di legge delega intende innanzitutto rendere coerente il complessivo sistema di tassazione del reddito d’impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale.
L’obiettivo è quello di realizzare una tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, allo scopo di limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale. I decreti delegati dovranno dunque intervenire sulla struttura e sulle aliquote d’imposta, prevedendo una tassazione ad aliquota proporzionale unica del reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal contribuente (società di capitali, di persone o imprese individuali).
Un secondo principio cui dovrà uniformarsi la revisione della tassazione delle imprese e delle società di capitali (Ires) è quello della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, attraverso:

• un progressivo avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;
• una revisione della disciplina delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione apportate al risultato del Conto economico per determinare il reddito imponibile, con un tendenziale allineamento alla disciplina vigente nei principali Paesi europei.

L’obiettivo di un avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici dovrà presumibilmente passare per una revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento fiscale (ferma al 1988) e per un radicale “disboscamento” delle rettifiche fiscali ai valori di bilancio (spese telefoniche, di trasferta, di ospitalità e rappresentanza, relative ad autovetture, a interessi, ecc.).

 

Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette

Per quanto riguarda l’Iva, si stabilisce l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, con riguardo anche al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse.

Si mira inoltre a semplificare la gestione e l’applicazione del tributo e a contrastare evasione ed erosione dell’imposta.

La Riforma mira a superare le criticità derivanti da una progressiva stratificazione di norme nel tempo e da una struttura della tariffa, non sempre in linea con le esigenze di sostegno dei consumi e delle necessarie politiche sociali.

Viene inoltre previsto un adeguamento della struttura e delle aliquote della tassazione indiretta su produzione e consumi dei prodotti energetici, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

 

Graduale superamento dell’Irap

Il testo, nell’ambito della più ampia riforma della tassazione del reddito d’impresa descritta sopra, prevede il superamento in maniera graduale dell’Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
La norma, deludendo le aspettative che si erano create, non specifica i tempi di attuazione, né le modalità di riassorbimento dell’attuale gettito Irap nei tributi attualmente esistenti.

 

Revisione del catasto fabbricati

È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare l’emersione di fabbricati e terreni non censiti (c.d. “immobili fantasma”) e il corretto censimento di consistenza e destinazione d’uso di quelli accatastati.
Si prevede, inoltre, l’avvio di una procedura che conduca a integrare le informazioni sui fabbricati presenti nel Catasto, attraverso la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e introducendo meccanismi di adeguamento periodico.

Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e intendono fornire una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana.
Questo intervento non avrà tuttavia alcun impatto tributario (almeno nell’immediato). Gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte, infatti, rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte non avranno pertanto alcuna valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali.

Imposte locali

Il disegno di legge prevede la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef con sovraimposte sull’Irpef. Il nuovo sistema potrà comunque essere disegnato al fine di garantire che nel loro complesso Regioni e Comuni non subiscano perdite di gettito tributario.
Pur a parità di pressione fiscale, il nuovo sistema semplificherà notevolmente gli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Si prevede anche la revisione dell’attuale riparto tra Stato e Comuni del gettito IMU proveniente dagli immobili destinati a uso produttivo, che verrà interamente assegnato ai Comuni.

 

Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria

Si prevede la riorganizzazione e razionalizzazione delle disposizioni tributarie per materie omogenee, ove possibile intervenendo mediante aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti.

I nuovi testi unici dovranno rispettare i seguenti criteri:

• organizzazione per settori impositivi omogenei, comprese le materie dell’accertamento, del sistema sanzionatorio e del contenzioso;
• coordinamento delle norme interne fra loro e con le disposizioni europee;
• completezza e unicità del codice di settore, al fine di evitare il frazionamento della materia in diversi testi normativi, spesso di difficile reperimento e coordinamento;
• semplicità di linguaggio;
• espressa indicazione delle norme abrogate.