Gli effetti del decreto lavoro

Sintesi didattica del decreto-legge approvato dal CdM il 1° maggio 2023

Redazione giuridica Mondadori Education, Maggio 2023
Il decreto-legge n. 48/2023 ha introdotto misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

 

Introduzione

Il decreto-legge n. 48, approvato nel Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e convertito con legge n. 85/2023, prevede diverse misure, con lo scopo di:

  • ridurre il cuneo fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;

  • contrastare la povertà e l’esclusione sociale delle famiglie con soggetti fragili, minori o anziani;

  • promuovere politiche attive del lavoro;

  • rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro;

  • modificare la disciplina dei contratti di lavoro a termine.


 

La riduzione del cuneo fiscale

Passa dal 2 al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo entro i 35.000 euro.

L’esenzione è innalzata dal 3 al 7% per le retribuzioni lorde annue entro i 25.000 euro.

Tale decontribuzione porterà fino a 100 euro in più al mese nelle buste paga dei lavoratori con redditi medio-bassi, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con l’esclusione della tredicesima mensilità. Quindi per potersi protrarre anche nel 2024, la norma dovrà essere rifinanziata.

È inoltre innalzato il limite dei fringe benefit (cioè elementi complementari della retribuzione, consistenti nella concessione in uso al lavoratore di beni e servizi da parte del datore di lavoro) non tassabili per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

Il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale

Dal 1° gennaio 2024, viene introdotta una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Si tratta di una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile ha importo non inferiore a 480 euro annui, esenti dall’IRPEF. Sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

 

Le politiche attive del lavoro

Per i soggetti occupabili (cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”) è prevista la decadenza dall’integrazione al reddito sopra descritta nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Tale offerta di lavoro dovrà essere, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.


I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo finalizzato al sostegno del percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi.

Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di 12 mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio di 350 euro mensili.

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

 

Le novità in materia di voucher

Si alza da 10.000 a 15.000 euro la soglia entro cui sono ammesse le prestazioni di lavoro occasionale, solo per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e parchi di divertimento.

La misura è prevista per le imprese che hanno alle dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, mentre precedentemente erano 8.

 

Il rafforzamento della sicurezza sul lavoro

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali.

Le misure sui contratti a termine

I contratti di lavoro a tempo determinato potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, in presenza delle seguenti causali:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;

  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;

  • per sostituire altri lavoratori.