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E cosTITUZIoNE
estendendo ai conviventi le disposizioni sul matrimonio. La nostra giurisprudenza ha più
volte ribadito una soluzione diametralmente opposta dello stesso problema, una soluzio-
ne che espressamente rigetta la via dell’analogia, essendo l’applicabilità del regime di co-
munione tra coniugi «dalla legge ricollegata al dato formale del vincolo matrimoniale» e
come tale non estensibile analogicamente ad una situazione non caratterizzata da «un
connotato di istituzionale stabilità», essendo invece la durata del
ménage
di fatto «rimes-
sa, giorno per giorno, alla mera volontà di ciascuno dei conviventi». Alla metà del XVIII
secolo il prussiano Samuel von Cocceji, incaricato da Federico II di redigere un progetto
di codice civile, proponeva, in una logica tutta “punitiva” della convivenza al di fuori del
matrimonio, che i conviventi venissero considerati a tutti gli effetti come sposati (vedi
Projet du corps de droit Frédéric ou corps de droit pour les états de sa majesté le roi
de Prusse, I, suivant l’édition de Halle
, 1751). In realtà, la soluzione per chi ha libera-
mente scelto di porsi al di fuori dello schema del matrimonio non può essere rimessa se
non alla volontà delle parti. La famiglia di fatto costituisce certamente, come riconosciu-
to dalla Corte costituzionale, una di quelle “formazioni sociali” ove il singolo “svolge la
sua personalità”. Ne deriva che i conviventi debbono essere liberi di disciplinare in pie-
na autonomia le conseguenze della propria unione, magari secondo schemi e nell’alveo
di principi predisposti dal legislatore, secondo quanto avviene in molti Paesi stranieri.
La “nuova frontiera” del matrimonio è semmai oggi costituita dalla proposta, provenien-
te da vasti settori di opinione pubblica, di estendere l’istituto anche alle coppie compo-
ste da individui del medesimo sesso. Il matrimonio tra omosessuali (
same-sex marria-
ge
) è stato introdotto da apposite leggi in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna, Svezia,
Norvegia, Argentina, Portogallo), oppure mediante interessanti pronunce dei giudici, co-
me in Sudafrica, Canada, Massachu-
setts, Iowa, New York.
La richiesta si pone alla base di ele-
mentari istanze di parità di tratta-
mento tra i soggetti e non vi è dub-
bio che l’introduzione anche in Ita-
lia del matrimonio tra persone del
medesimo sesso contribuirebbe
non poco a cancellare le gravi trac-
ce di omofobia che pesantemente
inquinano la nostra società. Come
alcuni attenti studiosi della materia
hanno però osservato, il termine
«matrimonio omosessuale» è impro-
prio. A essere messo in discussione,
infatti, non è l’istituto coniugale, che
rimane pressoché immutato e con-
tinua a chiamarsi «matrimonio», ma
uno dei suoi requisiti «storici», vale
a dire la diversità di sesso tra i nu-
benti (così Winkler e Strazio,
L’abo-
minevole diritto
, 2011). Quello
Samuel von Cocceji, giurista alla corte
di Federico II di Prussia.
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