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la famiglia e le successioni
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Nell’ordinamento esistono alcune norme con le quali la famiglia di fatto è stata, sotto di-
versi aspetti, equiparata alla famiglia legittima. Per esempio la
tutela offerta contro le
violenze in famiglia
è, oggi, esattamente identica. Si può anche ricordare la riforma in
tema di
amministrazione di sostegno
(al convivente in modo stabile compete la le-
gittimazione attiva in ordine alla proposizione della domanda di interdizione, inabilita-
zione o di nomina di amministratore di sostegno).
Anche la disciplina sulla
procreazione medicalmente assistita
equipara la coppia co-
niugata a quella stabilmente convivente. Infine, pure nei
rapporti con i figli minori
, in
caso di rottura dell’unione, i due tipi di famiglia sono trattati allo stesso modo.
Un ampio e recente
dibattito
attiene alla
protezione della convivenza tra persone del
medesimo sesso, specie alla luce delle esperienze di altri Paesi europei
che hanno con-
sentito agli omosessuali di contrarre matrimonio, oppure di stipulare forme di unione
civile riconosciute dalla legge, anche ai fini dei rapporti patrimoniali e successori.
3
La disciplina giuridica della famiglia
3.1
I principi costituzionali
I più importanti principi in materia di
diritto di famiglia
sono contenuti nella nostra Co-
stituzione agli artt. 29, 30 e 31.
L’art. 29, in particolare, definisce la famiglia come società naturale fondata
sul
matrimonio
.
L’art. 29 Cost. pone la regola fondamentale dell’
uguaglianza tra marito e moglie
, cui
devono ispirarsi i rapporti giuridici tra i coniugi: sia quelli personali (per esempio, il
do-
vere di fedeltà
), sia quelli patrimoniali (entrambi i coniugi devono
contribuire ai bisogni
della famiglia
).
L’art. 30 si occupa dei rapporti tra genitori e figli, imponendo ai primi l’
obbligo di man-
tenere, istruire ed educare
i secondi. Esso dispone inoltre il principio fondamentale
della
parità di trattamento
tra figli legittimi e naturali, cioè tra quelli nati nel matrimo-
nio e quelli nati al di fuori dal matrimonio, con l’
unico limite rappresentato dalla neces-
sità di tutelare i diritti dei membri della famiglia legittima
.
3.2
La famiglia nel codice civile
Il codice civile tratta del diritto di famiglia nel
libro I
(artt. 74-455). Non c’è una defini-
zione generale del concetto di famiglia ma sono presi in considerazione, di volta in vol-
ta, i vari rapporti familiari e i rispettivi regimi giuridici.
Più precisamente, i
rapporti familiari
riconosciuti dal nostro ordinamento sono:
s
coniugio
(il rapporto tra marito e moglie);
s
parentela
(che lega le persone discendenti da un antenato comune);
s
affinità
(il legame che sussiste tra un soggetto e i parenti del suo coniuge);
s
adozione
.
Il
codice civile
, emanato nel
1942
, cioè in epoca fascista, non conosceva certo princi-
pi paritari.
I rapporti familiari erano retti dalla regola fondamentale dell’autorità del ma-
rito
che, come capo famiglia, esercitava da solo la potestà sui figli (patria potestà) e po-
teva assumere tutte le decisioni sull’indirizzo della vita familiare. Inoltre la
condizione
giuridica dei figli naturali
era notevolmente peggiore rispetto a quella dei figli legittimi,
soprattutto in relazione ai diritti di successione.
Aree di equiparazione
rispetto alla famiglia
legittima
La convivenza
delle persone
del medesimo sesso
L’eguaglianza tra i
coniugi
La parità di
trattamento tra f igli
legittimi e naturali
I rapporti familiari
La disciplina del 1942
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