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La nozione di famiglia nell’ordinamento giuridico italiano
Dal punto di vista sociologico si distingue abitualmente tra la “piccola famiglia” (o
fa-
miglia nucleare
), che consiste nel solo nucleo rappresentato dai genitori e dai figli con-
viventi e la “grande famiglia”, che abbraccia anche i nonni, gli zii e i cugini.
I cambiamenti economici e sociali dell’ultimo secolo hanno determinato profonde tra-
sformazioni nella concezione tradizionale della
famiglia
. In particolare, accanto alla
fa-
miglia legittima
(cioè fondata sul matrimonio), sempre più si diffonde la c.d.
famiglia
di fatto
.
2
La famiglia di fatto
2.1
Definizione
L’espressione “famiglia di fatto” indica la
convivenza tra due soggetti non coniugati che
realizzano una comunione di vita e di affetti uguale a quella matrimoniale
.
In assenza di una normativa organica sul punto, la giurisprudenza prevalente si è espres-
sa in senso contrario all’estensione ai conviventi di
tutti
gli istituti del diritto matrimo-
niale. Per esempio, non sono riconosciuti l’obbligo di contribuire alle necessità della fa-
miglia, il regime della comunione legale dei beni o il diritto a ereditare dal convivente
deceduto.
La tendenza attuale sembra favorevole a una maggiore tutela della famiglia
di fatto.
EsEmpIo
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 404 del 1988, ha riconosciuto al con-
vivente il diritto di succedere nel rapporto di locazione della casa in cui abitava alla mor-
te del partner.
2.2
Trattamento giuridico
Per quanto attiene ai
rapporti patrimoniali tra i conviventi
, la giurisprudenza appli-
ca il principio delle
obbligazioni naturali
: le attribuzioni patrimoniali date spontanea-
mente al convivente non vanno restituite se chi le ha effettuate poi se ne pente.
Il problema è però che l’obbligazione naturale non offre rimedi nel caso in cui una par-
te non intenda adempiere.
La “piccola” e la
“grande famiglia”
La famiglia nella
società di oggi
rapporti patrimoniali
tra conviventi
LA fAmIGLIA
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