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La famiglia
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Le disposizioni del codice civile in più evidente contrasto con la Costituzione
furono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Il dibattito suscitato dall’approvazione della legge sul divorzio rallentò il processo di ri-
forma del diritto di famiglia, che si realizzò soltanto con la
legge n. 151 del 1975
.
Tra le
principali novità
si possono ricordare l’attuazione del principio della parità tra i
coniugi, le radicali modificazioni dei rapporti patrimoniali tra gli stessi (introducendo il
regime della comunione dei beni come regime normale) e un
maggior rilievo del
lavoro
domestico
, sotto il profilo sia dell’obbligo di contribuzione sia dell’impresa familiare.
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Il matrimonio
4.1
Il matrimonio nel codice civile
Il codice civile non fornisce specificamente una definizione di
matrimonio
.
Questo istituto è ritenuto dagli studiosi come un
negozio giuridico
bilaterale non pa-
trimoniale
. Non si tratta dunque di un contratto: il matrimonio dà luogo a rapporti di
carattere personale e, solo secondariamente, a rapporti di natura patrimoniale.
In Italia, i
requisiti
per l’esistenza del matrimonio sono due:
s
che gli sposi siano di
sesso diverso
;
s
che il matrimonio abbia luogo con una
celebrazione formale
da parte di un pubbli-
co ufficiale autorizzato dalla legge.
La celebrazione del matrimonio può avvenire secondo tre modalità distinte, che danno
luogo a tre diversi tipi matrimoniali.
4.2
Il matrimonio civile
Il matrimonio civile è
celebrato dall’ufficiale dello stato civile
(il Sindaco, o un funzio-
nario da lui delegato), nella sede del Comune del luogo in cui uno dei coniugi abbia la
residenza, alla presenza di due testimoni (artt. 79 ss. c.c.).
Il matrimonio deve essere preceduto dalle
pubblicazioni
, cioè dall’
affissione in Comu-
ne di un atto che indichi le
generalità degli sposi
, affinché le persone che siano a cono-
scenza di eventuali impedimenti previsti dalla legge possano opporsi. Se ciò avviene, il
matrimonio non sarà celebrato fino a quando il Tribunale non accerterà l’esistenza o
meno dell’impedimento.
Il matrimonio deve essere celebrato nei centottanta giorni successivi alla
pubblicazione.
4.3
Il matrimonio concordatario e il matrimonio celebrato dai ministri di culto
non cattolico
Per le coppie cattoliche il
Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede del 1929
permette che la celebrazione del matrimonio religioso di fronte al parroco produca ef-
fetti civili.
A tal fine è necessario che la celebrazione sia preceduta dalle
pubblicazioni
e che l’at-
to del parroco sia trascritto sui
registri matrimoniali
del Comune del luogo in cui è av-
venuta la celebrazione.
Il matrimonio concordatario è regolato, per quanto attiene ai requisiti di validità, non
dalla legge civile ma dal diritto canonico. Di conseguenza, l’invalidità del matrimonio
concordatario può essere pronunziata soltanto dai
tribunali ecclesiastici
, mentre in
materia di separazione e divorzio sono competenti i Tribunali dello Stato.
La riforma del diritto
di famiglia
Il matrimonio come
negozio giuridico
I requisiti
Le pubblicazioni
Il matrimonio
concordatario
Il diritto canonico
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