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quale ogni cittadino è
uguale
davanti
alla legge, e quindi non sono ammis-
sibili
discriminazioni
basate sulle
caratteristiche del singolo individuo.
Il secondo comma stabilisce il prin-
cipio di
uguaglianza sostanziale
che
vincola lo Stato a garantire un’equa
distribuzione dei diritti e un’equa
possibilità di accedere ai beni di con-
sumo primario. Lo Stato si impegna
a rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono a tutti i cittadini di godere di
una pari dignità sociale,
riducendo
le disparità
. In tal caso si parla di
Stato sociale
.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendono effettivo que-
sto diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la pro-
pria scelta, un’attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Lo Stato italiano si deve impegna-
re a
ridurre la
disoccupazione
e a
promuovere la piena occupazione
garantendo un lavoro a ciascun cit-
tadino. Capiamo quanto sia impor-
tante l’attuazione di questo principio
in una società in cui il fenomeno del
precariato
(
p. 527) ha raggiunto
livelli molto alti. Questo articolo af-
La
tutela
dei diritti
di ogni indivi-
duo è un tratto essenziale della no-
stra Repubblica, che pone tra i suoi
compiti lo
sviluppo della persona
umana
. Per questo motivo la Costi-
tuzione garantisce la libertà e la tu-
tela dei cittadini da eventuali
abusi
di potere
: la libertà, sia privata sia
collettiva, deve essere inviolabile af-
finché esista una democrazia com-
piuta (
pp. 447 e 453).
Questo articolo afferma anche un
altro principio, quello
solidarista
,
sancendo i doveri di ogni cittadino
verso la comunità in cui vive e verso
lo Stato: ad esempio tutti abbiamo il
dovere di pagare le tasse (
p. 454).
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione po-
litica, economica e sociale del paese.
Il terzo articolo afferma al primo
comma il principio di
uguaglian-
za formale
(o
giuridica
), secondo il
I primi dodici articoli della Costitu-
zione enunciano i «
valori-guida
» del
nostro Stato. Ognuno di questi prin-
cipi trova poi articolazione nelle parti
successive della carta costituzionale:
essi infatti sono integrati all’interno
delle
norme
, estratti dalla loro di-
mensione astratta e trasformati in
“comandi” per la vita pubblica.
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Il primo articolo sancisce i
valori
fondativi
dello Stato italiano, primo
fra tutti il
lavoro
, principio essenzia-
le della convivenza civile e democra-
tica, cui viene dedicato anche l’arti-
colo 4. Il lavoro è un
diritto collet-
tivo
, è il fondamento del
benessere
di una società poiché assicura a tutti
le condizioni per partecipare alla vi-
ta pubblica e sociale ed esprimersi
al meglio delle proprie potenzialità
umane.
Il primo articolo stabilisce anche la
struttura
dello Stato italiano, che
si configura come un
Repubblica
democratica
in cui tutti i cittadini
maggiorenni esercitano la
sovranità
eleggendo i propri
rappresentanti
.
La sovranità popolare può esprimer-
si sia in forma
diretta
, ad esempio
attraverso l’istituto del
referendum
(
p. 462), sia in forma
indiretta
,
eleggendo i rappresentanti al Sena-
to e alla Camera, o nei Consigli di
Comuni, Province e Regioni.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità e richiede
l’adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, economica
e sociale.
I principi
fondamentali
NELLA COSTITUZIONE:
Art: 1-12
PAROLE CHIAVE:
Democrazia, lavoro, solidarietà,
uguaglianza, dignità e libertà della
persona, unità, laicità, pluralismo,
pacifismo, internazionalismo
LESSICO:
Stato sociale, sviluppo sostenibile
Stato sociale
Lo Stato sociale (in inglese
Welfare Sta-
te
, letteralmente “Stato del benessere“)
è lo Stato che garantisce ai suoi cittadini
i diritti sociali e cioè: istruzione, assi-
stenza sanitaria, diritti del lavoro, sussi-
di per i disoccupati, tutela degli anziani,
aiuti per la casa, tutela dei beni comuni.
Oltre all’assistenza, lo Stato sociale re-
gola anche i meccanismi economici e si
impegna a promuovere la libertà indivi-
duale, l’uguaglianza giuridica, politica e
delle opportunità. Nasce nel secondo
dopoguerra prima in Inghilterra e poi
negli altri Paesi dell’Europa occidentale.
Un u­cio di collocamento nell’Inghilterra
del 1910.
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