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UNITÀ 4
Le imprese turistico-ristorative
Le strutture ricettive
Definizione delle strutture ricettive
il
codice del turismo
, all’articolo 8, definisce l’
attività ricettiva
come “l’attività diretta alla
produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive”.
Dell’attività ricettiva fanno parte, oltre che la prestazione vera e propria del servizio
ricettivo:
•
la somministrazione di alimenti e bevande
alle persone alloggiate, ai loro ospiti
e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifesta-
zioni e convegni organizzati;
•
la fornitura di giornali, riviste, pellicole
per uso fotografico e di registrazione au-
diovisiva o
strumenti informatici, cartoline e francobolli
alle persone alloggiate;
•
la gestione
, a uso esclusivo di dette persone,
di attrezzature e strutture a carat-
tere ricreativo
.
Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è compresa anche la licenza per la som-
ministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura
nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività le-
gate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
Le strutture ricettive si suddividono in:
1
strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
2
strutture ricettive extralberghiere;
3
strutture ricettive all’aperto;
4
strutture ricettive di mero supporto.
Le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a)
gli
alberghi
;
b)
i
motel
;
c)
i
villaggi-albergo
;
d)
le
residenze turistico alberghiere
;
e)
gli
alberghi diffusi
;
f)
le
residenze d’epoca alberghiere
;
g)
i
bed and breakfast
organizzati in forma imprenditoriale;
h)
le
residenze della salute
o beauty farm;
i)
ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o
più delle precedenti categorie.
a)
Gli
alberghi
sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori in camere ubi-
cate in uno o più stabili o in parti di stabile.
b)
I
motel
sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle
autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione
e di rifornimento di carburanti.
c)
I
villaggi-albergo
sono esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o de-
gli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in fun-
zione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrez-
zata per il soggiorno e lo svago della clientela.
1
codice del turismo
Con il Decreto Legislativo
del 23 maggio 2011, n. 79
si istituisce il Codice della
normativa statale in tema
di ordinamento e mercato
del turismo, relativa ai
contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo
termine, contratti
di rivendita e di scambio.