L’IMPRESA
TURISTICO-RICETTIVA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
8
IL SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA
1
2
3
CONOSCENZE E ABILITÀ
Individuare e saper definire e gli elementi caratterizzanti dell’impresa turistica
Conoscere le fonti della legislazione turistica e l’organizzazione del settore turismo,
con particolare riferimento alle competenze statali e locali
Capire i caratteri delle attività ricettive e saperne classificare le differenti strutture
Conoscere gli adempimenti richiesti per l’esercizio delle attività ricettive
Conoscere le diverse forme di intermediazione turistica con particolare riferimento
alle agenzie di viaggi e alle attività svolte dai diversi operatori
Riconoscere le divere formule commerciali del comparto ricettivo e i vantaggi delle
catene alberghiere rispetto alla singola impresa ricettiva
Conoscere i contratti in uso nel settore dell’accoglienza con particolare riferimento
ai contratti specifici
Mondadori Learning Environment
Aggiornamenti
ONLINE
Test
Audio Reading
Documenti
Test
Audio Reading
Documenti
Test
Audio Reading
Documenti
L’ATTIVITÀ RICETTIVA
IL SISTEMA DELL’INTERMEDIAZIONE TURISTICA
LE FORMULE COMMERCIALI
I CONTRATTI SPECIFICI DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE
4
5
L’IMPRESA
TURISTICO-RISTORATIVA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
L’ATTIVITÀ RISTORATIVA
I MODELLI DI RISTORAZIONE
I CONTRATTI SPECIFICI DELLE IMPRESE RISTORATIVE
9
1
2
3
CONOSCENZE E ABILITÀ
Conoscere l’oggetto e la natura dell’impresa ristorativa
Classificare le diverse imprese di ristorazione
Conoscere la normativa di riferimento, i requisiti necessari all’esercizio e i
principali adempimenti necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività ristorativa
Riconoscere gli elementi caratterizzanti del turismo enogastronomico
Conoscere le differenze tra ristorazione commerciale, collettiva e agrituristica
Individuare le caratteristiche del servizio di catering e di banqueting
Sapere identificare le caratteristiche distintive dell’attività agrituristica
Conoscere i contratti in uso nel settore ristorativo con particolare riferimento
ai contratti specifici
Mondadori Learning Environment
Aggiornamenti
ONLINE
Test
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Documenti
Tes
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Test
Au o Reading
Documenti
Presentazione
UNITÀ 5
L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA
162
2
L’azienda
163
Crea confusione anche chi
imita
i prodotti di altre imprese senza apportarvi nulla di
sostanzialmente nuovo o diverso (la cosiddetta
imitazione servile
), soltanto allo sco-
po di sfruttare la posizione e l’immagine che i prodotti imitati hanno già acquistato
sul mercato.
ESEMPIO
Pensiamo alla diffusione di ricambi-auto non originali, oppure di oggetti di
moda apparentemente identici a quelli di marche affermate ecc.
Può rientrare in questa ipotesi di concorrenza sleale anche l’indicazione sul prodotto
di una provenienza geografica non veritiera, soprattutto se questa indicazione è riser-
vata per legge esclusivamente a determinati prodotti tipici.
ESEMPIO
È il caso della
denominazione di origine controllata
(DOC) attribuita ad ali-
menti prodotti soltanto in una determinata e verificata area geografica (prosciutto
crudo
San Daniele
,
parmigiano-reggiano
, vino
Chianti
ecc.)
Denigra
i prodotti o l’attività di un concorrente chi diffonde notizie e apprezza-
menti capaci di
screditare il prodotto altrui
o la stessa
immagine dell’imprenditore
rivale
, avvantaggiando di riflesso i propri prodotti e la propria immagine. Il discre-
dito sul prodotto altrui – non ammesso – generalmente viene effettuato attraverso
la
pubblicità commerciale,
con
réclame
che gettano discredito su prodotti con-
correnti, oppure diffondendo notizie denigratorie ai fornitori, alle banche, alla
stampa.
ESEMPIO
Sono apprezzamenti denigranti «la bicicletta
Minerva
è pericolosa»; «lo yogurt
Blanco
è confezionato con scarsa igiene» oppure «l’impresa
Astra
non è più in grado
di pagare i fornitori, non rispetta i tempi di consegna, ha inquinato l’acqua del luogo
dove ha sede, sta licenziando i dipendenti migliori» ecc.
È invece ammessa – sempre se attuata con correttezza e lealtà – la
pubblicità
comparativa
, cioè la pubblicità basata sul confronto oggettivo (comparazione) tra
il proprio prodotto o servizio (e relativi prezzi) e quelli delle imprese concorrenti.
Di essa si fa largo uso, per esempio, nel settore delle tariffe della telefonia fissa e
mobile, o in quello delle acque minerali e anche nella promozione degli alberghi.
Nel web appositi motori di ricerca (come ad esempio
TripAdvisor
) comparano fra
loro i prezzi e le caratteristiche degli alberghi proponendo anche i giudizi dei
clienti.
Commette concorrenza sleale anche chi realizza
atti non conformi alla correttezza
professionale
.
ESEMPIO
Sono atti contrari alla correttezza professionale la
pubblicità menzognera
capace di ledere il prodotto altrui, la
pubblicità redazionale
(con la quale si spac-
ciano come risultato di una ricerca scientifica quelle che sono soltanto affermazioni
propagandistiche), la cosiddetta
concorrenza parassitaria
(quando un’impresa co-
pia sistematicamente le iniziative economiche di un’altra), il
boicottaggio
, lo
spio-
naggio industriale
, lo
storno di dipendenti
qualificati, la
sottrazione di documenti
riservati
ecc.
L’imprenditore che si ritenga leso da atti di concorrenza sleale può proporre un’
azio-
ne giudiziaria
contro l’autore degli atti lesivi. Il
giudice
, una volta accertata la con-
correnza sleale,
emette una sentenza caratterizzata dai seguenti effetti
:
c
effetto inibitorio
: ciò significa che il giudice
inibisce
(cioè proibisce) la continua-
zione degli atti di concorrenza sleale;
– denigrazione
– altri atti non
corretti
Tutela giudiziaria
c
effetto riparatorio
: ciò significa che il giudice adotta i provvedimenti per elimina-
re le conseguenze negative della concorrenza sleale (sequestro o distruzione dei
prodotti contraffatti, smentita sui giornali delle dichiarazioni false ecc.).
Se l’autore della concorrenza sleale ha agito con colpa o con dolo (ha cioè agito con
leggerezza oppure volendo intenzionalmente pregiudicare l’impresa di altri), allora
l’imprenditore danneggiato ha diritto di ottenere anche il
risarcimento
dei danni.
8.4
La pubblicità commerciale e il codice di autodisciplina
Come abbiamo detto, uno strumento classico di concorrenza sleale è costituito dalla
pubblicità commerciale
(
réclame
).
A volte risulta difficile stabilire il limite tra pubblicità lecita e pubblicità illecita.
Di norma si ritiene legittimo il cosiddetto “dolo buono”, il quale si realizza quando
la pubblicità fa le lodi di un prodotto usando affermazioni eccessive e non veritie-
re, ma comunque talmente “scoperte” ed evidenti da non poter trarre in inganno i
consumatori.
ESEMPIO
Per esempio, «con la tintura per capelli
Nerus
dimostrerete la metà degli anni!»;
«l’acqua minerale
Giovia
rende più giovani»; «con la pasta
Mega
vostro marito non vi
abbandonerà più»; «con gli scarponi
Polar
scalerete anche le montagne di Marte»; «in
questo furgone ci sta anche un transatlantico» ecc.
Altre volte, invece, la pubblicità è senz’altro illecita, perché danneggia ingiustamente
i concorrenti, oppure trae in inganno i consumatori.
La Cee ha predisposto a tal fine una Direttiva (n. 450 del 1984) per regolamentare gli
aspetti essenziali del fenomeno della
pubblicità ingannevole
.
L’Italia si è adeguata a questa Direttiva con la legge 25 gennaio 1992, n. 74, in base
alla quale si definisce
pubblicità ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque
modo, compresa la sua presentazione, induca o possa indurre in errore i destinatari
ai quali è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa danneggiare i
consumatori o possa ledere un concorrente
(art. 2).
La stessa legge dedica particolare attenzione alla pubblicità ingannevole che riguardi
prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
(art. 5), oppure che si
rivolga ai
bambini
e agli
adolescenti
(art. 6).
Chi si ritenga danneggiato da una pubblicità scorretta può rivolgersi all’
Antitrust
(la
già citata Autorità garante della concorrenza e del mercato), la quale, se ritiene fon-
data la rimostranza, può proibire la prosecuzione della pubblicità ingannevole, dispo-
nendo inoltre la pubblicazione della decisione su uno o più giornali.
Oltre che all’Autorità garante, gli interessati possono rivolgersi anche a un organo ar-
bitrale composto da giuristi ed esperti della comunicazione di massa, denominato
Giurì
.
Questo ulteriore organo di tutela è previsto dal
codice di autodisciplina pubblici-
taria
: un insieme di regole di comportamento – periodicamente aggiornate – che gli
stessi operatori pubblicitari si sono spontaneamente dati.
8.5
La tutela del consumatore
Il rispetto delle regole di libera e leale concorrenza e la repressione della pubblicità
menzognera non sono che due aspetti (per quanto importanti) di un ben più vasto
problema che possiamo genericamente definire di
tutela del consumatore
.
La pubblicità
commerciale
– lecita
– illecita
La pubblicità
ingannevole nella
normativa italiana
L’Antitrust
Il Giurì
Il codice
di autodisciplina
pubblicitaria
UNITÀ 5
L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA
164
2
L’azienda
165
Dalla concezione del consumatore come destinatario passivo di prodotti (ultimo anel-
lo della catena distributiva), si è passati negli ultimi anni a una visione più evoluta, in
base alla quale vengono attribuiti al consumatore (inteso quale parte debole di pro-
cessi economici e di mercato da lui non controllabili né influenzabili) veri e propri
diritti soggettivi
quali:
c
il
diritto alla
salute
(composizione e validità di alimenti e farmaci; eliminazione dal
mercato di prodotti nocivi particolari; informazione preventiva sul corretto uso del
prodotto e sui possibili danni che esso potrebbe provocare ecc.);
c
il diritto di
associarsi e farsi rappresentare da enti e organismi
ai quali sia con-
sentito di tutelare la categoria nei confronti delle associazioni di produttori;
I diritti
dei consumatori
c
il
diritto di
essere risarciti
dei danni subiti e, di conseguenza, il diritto di agire in
giudizio, in sede civile e penale, sia a livello individuale sia a livello di ente o asso-
ciazione di categoria.
La
legislazione italiana
ha dato una regolamentazione organica sul tema, considerando:
c
l’esperienza dei Paesi stranieri, in particolare degli Stati Uniti (dove le associazioni
di consumatori sono molto combattive e influenti);
c
la necessità di applicare le numerose direttive europee in materia.
È quindi stato emanato (e completato con successive modificazioni) il d.lgs 6/9/2005,
n. 203, conosciuto come
Codice del consumo
.
La disciplina
Il Codice del consumo
Ai fini del “Codice del con-
sumo” – che raggruppa e organizza tutte le norme
emanate in materia negli ultimi anni, anche nel
rispetto delle direttive comunitarie – si conside-
rano “consumatori” o “utenti” le persone fisiche
(dunque non gli enti né le società) che agiscono
sul mercato come privati, cioè non come imprendi-
tori o professionisti.
In particolare, il Codice del consumo fornisce le
seguenti principali definizioni (art. 3):
c
consumatore o utente
: persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale even-
tualmente svolta;
c
associazioni dei consumatori e degli utenti
: for-
mazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c
professionista
: la persona fisica o giuridica che
agisce nell’esercizio della propria attività im-
prenditoriale, commerciale, artigianale o pro-
fessionale;
c
produttore
: il fabbricante del bene o il fornitore
del servizio;
c
prodotto
: qualsiasi bene destinato al consuma-
tore nell’ambito di un’attività commerciale, e
suscettibile di essere da questi utilizzato.
Ai consumatori o utenti vengono riconosciuti,
come fondamentali, i diritti alla salute, alla qualità
ed efficienza dei prodotti e dei servizi, a una ade-
guata informazione e corretta pubblicità, all’edu-
cazione al consumo.
Vengono inoltre affermati particolari diritti, tra i
quali quello di agire in giudizio, a tutela di interessi
collettivi, alle “associazioni dei consumatori e de-
gli utenti”; vale a dire a quelle formazioni sociali
che abbiano come scopo statutario esclusivo la
tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.
I punti più qualificanti del Codice del consumo ri-
guardano:
c
l’educazione e l’informazione del consumatore:
contenuto minimo delle “etichette” dei prodotti,
chiara indicazione dei prezzi, repressione della
pubblicità ingannevole, anche con specifico ri-
guardo alle vendite tramite radio e TV (“televen-
dite”), tutela dei minori nella pubblicità;
c
il contratto tra consumatore e imprenditore
(detto anche, dalla legge, “professionista”): nul-
lità delle clausole particolarmente gravose per il
consumatore (clausole “vessatorie”); facoltà di
recesso o “pentimento”; informativa dovuta nel
caso di contratti conclusi “a distanza” ovvero
fuori dei locali commerciali (per esempio il “por-
ta a porta”); disciplina del credito al consumo
(acquisto a rate); tutela in specifici rapporti con-
trattuali (per esempio nel contratto di viaggio e
di “pacchetto turistico”);
c
la sicurezza e qualità dei prodotti
: controlli e pro-
cedure standard di qualità, sanzioni agli impren-
ditori inadempienti, responsabilità del produt-
tore per danno derivato da prodotto difettoso;
garanzie di qualità e buon funzionamento.
La
class action
Il Codice del consumo prevede
anche (art. 140 bis) un particolare strumento pro-
cessuale di tutela dei diritti dei consumatori, chia-
mato azione di classe o
class action
(trattandosi di
strumento già da tempo operante nei Paesi anglo-
sassoni, dai quali deriva).
Le caratteristiche fondamentali sono quelle qui di
seguito elencate.
c
Sono tutelabili con l’azione di classe: i danni da
contratto (bollette di utenze, trasporti, clausole
illecite di contratti bancari o assicurativi ecc.);
i danni da prodotto (difetti di funzionamento di
elettrodomestici, autoveicoli, nocività di farmaci
ecc.); i danni da pratiche commerciali e di mar-
FOCUS
Il Codice del consumo e la
class action
keting scorrette (alterazione dei prezzi, accordi
di “cartello”, pubblicità ingannevole ecc.). Il pre-
supposto è che il danno possa prodursi a carico
non di un solo soggetto, ma di un’intera catego-
ria (classe) di consumatori i quali si trovino, nei
confronti di una stessa impresa o di uno stesso
produttore, in situazione identica.
c
In presenza di tali situazioni di danno, ciascun
componente della classe, anche mediante as-
sociazioni di consumatori (cui dà incarico) o
comitati (cui partecipa), può agire davanti al Tri-
bunale per l’accertamento della responsabilità e
per la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni delle somme indebitamente pagate.
c
Una volta che un singolo consumatore (o asso-
ciazione di consumatori) abbia proposto l’azio-
ne giudiziaria, tutti gli altri consumatori e utenti
(appartenenti alla stessa classe perché aventi
una situazione tra loro omogenea, e identici di-
ritti al risarcimento), possono “aderire” all’azio-
ne di classe, anche senza difensore (è sufficien-
te depositare una dichiarazione di adesione
nella Cancelleria del Tribunale).
c
Se il Tribunale ritiene ammissibile l’azione (se,
cioè, essa appare sufficientemente fondata e
si tratta di un danno risarcibile, potenzialmen-
te riguardante un’intera classe di consumatori)
inizia la fase vera e propria sul “merito” della
lite; è in questa fase che i singoli consumatori
appartenenti alla “classe” possono aderire per
ottenere anch’essi il risarcimento del medesimo
danno.
c
Il processo si deve svolgere in maniera veloce
e concentrata, escluse tutte le formalità non
strettamente necessarie al contraddittorio e al
diritto di difesa.
c
Se il Tribunale accoglie la domanda, viene pro-
nunciata sentenza di condanna con cui si liqui-
dano in via di equità (articolo 1226 c.c.) le somme
risarcitorie dovute a coloro che hanno aderito
all’azione, o si stabilisce il criterio omogeneo di
calcolo per la liquidazione di dette somme.
c
La sentenza che definisce il giudizio “fa stato”
(cioè, vincola) non solo nei confronti di colui che
ha proposto l’azione, ma anche nei confronti
degli aderenti; l’adesione alla
class action
non
è però obbligatoria, per cui il consumatore che
non intenda aderire può sempre proporre con-
tro l’impresa responsabile un’ordinaria azione
individuale per il risarcimento.
c
L’azione di classe è proponibile, davanti al giu-
dice amministrativo (TAR), anche per far cessare
disfunzioni dei servizi pubblici.
Il
district court
statunitense nel settembre 2009
ha accettato un’istanza di azione collettiva avente come
oggetto i presunti fallimenti nei sistemi di controllo e
protezione che si sarebbero verificati in occasione della
drammatica esondazione provocata dall’uragano Katrina
(23 agosto 2005). Il cartello visibile nella foto riporta i dati
necessari per chi intendesse partecipare alla
class action
.
MOTIVAZIONI
• riposo
• salute
• cultura
• riposo
• divertimento
• salute
• cultura
• relax
• divertimento
• cultura
• salute
• conoscenza
• sport
• business (affari)
• relax
• divertimento
• leisure (piacere)
• cultura
• conoscenza
• storia
• salute
• studio
• sport
• avventura
• business
• congressi
• leisure
• relax
• cultura ed arte
• conoscenza
• curiosità
• memoria
• storia
• benessere
• studio
• sport
• avventura
• eventi
• business
• congressi
• leisure
• relax
• cultura ed arte
• conoscenza
• curiosità
• memoria
• storia
• benessere
• studio
• sport
• avventura
• turismi alternativi
• enogastronomia
• new age
• esoterismo
• turismo medico
• crociere
• eventi
• business
• congressi
ANNI
CINQUANTA
SESSANTA
SETTANTA
OTTANTA
NOVANTA
DUEMILA
DUEMILA
VENTI
Turismo =
lusso
(villeg-
giatura)
Turismo = comodità
(vacanza)
Turismo = necessità
(turismo)
Turismo = bene irrinunciabile
(turismi)
PRATICANTI
• élite (pionieri)
(ma anche turismo sociale:
colonie, alberghi aziendali)
• élite (pionieri)
• ceti medi (modalità
diverse)
• élite (pionieri)
• ceti medi
• turismo di massa
• non tutti i ceti
(50% degli italiani fa vacanza)
• turismo di massa
• non tutti i ceti
(50-55% degli italiani
fa vacanza)
• più turismi
• più affari
• riscoperta segmenti d’élite
• non tutti i ceti (60-65%
degli italiani fa vacanza)
• l’élite diventa massa
• nuova élite
TIPI DI RICETTIVITÀ
alberghi
appartamenti in affitto
rifugi
colonie
alberghi
alloggi privati
colonie
case per ferie
alloggi in affitto
alberghi, campeggi
villaggi
ostelli e case per ferie
rifugi alpini
alloggi in proprietà
alloggi privati
alberghi, campeggi
residence, villaggi
aziende agricole
multiproprietà
ostelli, case per ferie
imbarcazioni da diporto
strutture polivalenti
rifugi alpini
alloggi privati
alberghi, campeggi
residence, villaggi
agriturismi
bed & breakfast, multiproprietà
ostelli, case per ferie
imbarcazioni da diporto
strutture polivalenti
rifugi alpini
istituti/case del pellegrino
navi da crociera
alloggi privati
alberghi, residence
campeggi, villaggi, resort
aziende agricole (agriturismi)
ostelli, case per ferie
imbarcazioni da diporto
bed & breakfast, multiproprietà
strutture polivalenti
rifugi alpini
istituti religiosi
navi da crociera
agriturismo/castelli
albergo diffuso, edifici storici
vecchi conventi
centri benessere
cliniche
aparthotel, scambi residenze
alloggi rurali
Emergere
di figure
professionali
specifiche e
pluralità di
funzioni
Verso l’agente
di viaggio
tour operator
(figura ibrida)
Aumento intermediazione turistica
R I VOLUZ IONE D I INTERNET
Telematica
Disintermediazione
WEB 2.0
social
media
WEB 3.0
in
evoluzione
I MUTAMENTI
DEL TURISMO
IN ITALIA
A PARTIRE
DAGLI ANNI
CINQUANTA
Le voci sono di facile comprensione,
pertanto precisiamo solo i seguenti
casi: per
resort
si intende un centro
che, con una unica gestione, offre più
tipologie di sistemazione (per esempio
in un albergo, in un villaggio turistico,
in un campeggio o in un appartamen-
to); l’
albergo diffuso
prevede invece un
nucleo organizzativo centrale con ser-
vizi comuni, offrendo il pernottamento
in case e camere diffuse sul territorio
(generalmente un borgo storico) a non
più di 200 metri dal nucleo centrale; in-
fine un
aparthotel
è una struttura che in
periodo di alta stagione funziona come
albergo, in periodo di bassa stagione
come appartamento.
Turismo =
lusso
(villeg-
giatura)
Turismo = comodità
(vacanza)
Turismo = necessità
(turismo)
Turismo = bene irrinunciabile
(turismi)
R I VOLUZ IONE D I INTERNET
Aumento intermediazione turistica
Telematica
Disintermediazione
WEB 2.0
social
media
WEB 3.0
in
evoluzione
MODALITÀ DI
FRUIZIONE
• villeggiatura
• soggiorno familiare
• soggiorno familiare
• soggiorno individuale
• viaggi organizzati
• turismo giovanile
• dalla marginalità
dell’intermediazione
turistica alla sua
rilevanza
• soggiorni
• viaggi individuali
• viaggi organizzati
• turismo sociale
• viaggi a lungo raggio
• turismo giovanile
• turismo della terza età
• nautica da diporto
• uso di più turismi
nel corso dell’anno;
grande ruolo
dell’intermediazione
turistica
• soggiorni tradizionali
di breve periodo e
medio raggio
• soggiorno à la carte
• inclusive tours
• sviluppo weekend e
short break
• turismi plurimi
• soggiorni à la carte
• soggiorni di prossimità
più o meno tradizionali
• viaggi di lungo raggio
• differenziazione
monotematica
• forte sviluppo short
break
• diffondersi logica
telematica
• abbattimento
dei tempi di decisione
• last minute
• viaggi individuali e
viaggi self made
Rilevanza sistema dei prezzi
Rilevanza della qualità di sistema
TURISMI
• balneare
• collinare
• termale
• montano
• arte
• balneare
• montano estivo
• collinare
• termale
• arte
• balneare
• montano estivo
• montano invernale
• arte
• termale
• collinare
• soggiorno estero
• congressuale
• balneare
• montano estivo
• montano invernale
• arte
• termale
• studio
• congressuale
• affari
• sportivo
• trekking
• itinerante
• agriturismo
• turismo rurale
• grande sviluppo viaggi all’estero
• religioso
• crociere
• alternativo
• sportivo
• new age
• esoterico
• benessere
• ambientale
• shopping
• avventura
• esplosione delle tipologie e loro
caratterizzazione
• internazionalizzazione
interna con nicchie-segmenti
• forte aumento di viaggi a lungo
raggio
• separazione tra business e
leisure
• logica del “parco”
• rilevanza della marca
• turismi esperienziali e vacanze
come esperienza di vita
CONDIZIONAMENTI
SOCIALI PREVALENTI
• tradizionale (funzione
interna del gruppo sociale di
appartenenza)
• imitazione
• ostentazione
• imitazione
• reazione urbanesimo
(interazione)
• imitazione
• differenziazione
• reazione alle modalità del lavoro
svolto (o adeguamento)
• differenziazione
• personalizzazione
• ostentazione
• attenzione alla sostenibilità da
parte delle istituzioni
• omologazione di qualità in certi
casi e differenziazione in altri
• attenzione alla sostenibilità in
via di generalizzazione, anche
per il cliente
• generalizzazione delle politiche
low cost a tutta la filiera
• forte concorrenza agli alberghi
dalle nuove ricettività
ATTEGGIAMENTO
VERSO IL TURISMO
• indifferenza o tolleranza
• attenzione residua: turismo se
non vi sono altre possibilità di
sviluppo economico
• spontaneo
• interesse specifico
• sviluppo turistico (controllato)
• turismo come industria per lo
sviluppo
• problemi di conciliazione fra
ambiente e turismo (guidato)
• riconoscimento del ruolo
propulsivo del fenomeno (e
rischio della sua mitizzazione)
come volano economico e
sociale
• l’ambiente come variabile dello
sviluppo (non più solo univoco)
• integrazione sul piano della
promozione, fra turismo ed altre
attività produttive
• si assume consapevolezza che
il turismo diventa la principale
attività produttiva
• forte legame fra turismo,
gastronomia e moda
ANNI
CINQUANTA
SESSANTA
SETTANTA
OTTANTA
NOVANTA
DUEMILA
DUEMILA
VENTI
Grande rilevanza trasporto stradale
Forte aumento dei viaggi aerei
Sviluppo voli low cost
In apertura di ogni Unità sono indicate le
conoscenze
e le
abilità
da acquisire e i
contenuti multimediali
disponibili online
I numerosi
esempi
graficamente
staccati dal testo aiutano
a fissare i concetti principali
collegandoli alla realtà
I
titoletti laterali
permettono
di seguire più agevolmente
la scansione degli argomenti
Le
tabelle
con i dati particolareggiati
di settore consentono un approccio
più concreto alla disciplina
Nei box
Focus
, una selezione di approfondimenti
per ampliare le conoscenze su argomenti specifici
del settore turistico-ristorativo
1
L’imprenditore
149
L
’
agriturismo è una forma di vacanza
nella quale
il turista viene ospitato
presso un’azienda agricola
. Questo
tipo di turismo nacque alla fine degli anni Ses-
santa per la voglia di recuperare il contatto con
la natura e con l’ambiente da parte di chi vole-
va sperimentare un diverso modo di vivere la
vacanza. A partire dagli anni Novanta, perduta
la connotazione di compartecipazione ai lavori
agricoli, è diventato una nuova “moda” di turi-
smo, che offre prodotti e servizi strettamente
legati all’attività dell’azienda agricola in cui si
viene ospitati. Condizione essenziale per l’avvio
di un’attività agrituristica è lo
svolgimento di
attività agricole
.
Al 1° gennaio 2007 le aziende agricole
autorizzate a esercitare un’at-
tività agrituristica in Italia
erano 17.000 e il feno-
meno venne registra-
to in crescita (Istat,
settore agricoltu-
ra). La formula
de l l ’ag r i tur i -
smo ha porta-
to
nuove opportunità di sviluppo
in territori
dove l’agricoltura languiva e ha contribuito alla
salvaguardia del territorio rurale
, favorendo
la permanenza delle giovani generazioni nelle
campagne.
I servizi che vengono offerti agli ospiti possono
essere molteplici; la legge n. 96/2006 indica tra
le possibili attività agrituristiche:
l’
ospitalità in alloggi
o in
spazi aperti
desti-
nati alla sosta di campeggiatori;
la
somministrazione di pasti e bevande
co-
stituiti prevalentemente da
prodotti di propria
produzione
(o di aziende agricole della zona);
l’
organizzazione di attività ricreative, cul-
turali, didattiche
(corsi di cucina regionale,
attività in fattorie ecc.),
di pratica sportiva
o escursionistica
(equitazione, trekking ecc.),
con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il pa-
trimonio rurale.
Le
tariffe
praticate negli agriturismi sono infe-
riori a quelle alberghiere, anche perché l’azienda
non ricorre in genere a personale esterno, ma
sono gli stessi proprietari, con l’aiuto dei familia-
ri, a provvedere alla sua gestione.
FOCUS
L’agriturismo