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Dalla
Magna
Charta
alle Costituzioni
Fin dalle loro origini, che risalgono al XIII
secolo, le Costituzioni hanno svolto la funzione
di limitare il potere dei sovrani e tutelare i diritti
fondamentali dell’individuo.
Alle origini delle
Costituzioni moderne
Nel percorso che ha portato all’af-
fermazione dei diritti degli individui
un posto importante è certamente
occupato dalla
Magna Charta Liber-
tatum
(“Grande Carta delle Libertà”)
del 1215. Ma che cosa è il
diritto
e quali sono i
diritti
fondamentali
dell’individuo?
Il
diritto
è il
complesso delle norme
emanate dallo Stato per regolamen-
tare la convivenza sociale e risolve-
re i conflitti che possono nascere; i
diritti
, invece, possono essere defi-
niti come
la possibilità
o
la facoltà
attribuite a ciascun individuo di
veder realizzata la propria vita e
le proprie aspirazioni, nel rispetto
di quelle altrui
. Tra i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Costituzione
troviamo il diritto alla vita, il diritto
alla libertà, il diritto alla sicurezza
della propria persona.
Nell’affermazione dei diritti degli in-
dividui la
Magna Charta
ha un ruolo
di rilievo perché è in essa che, per la
prima volta, vengono fissati i termini
del “patto” tra il re e i feudatari (cioè
i titolari dei feudi, grandi possedi-
menti terrieri): i potenti baroni ingle-
si, che aspiravano a svincolarsi dal
potere assoluto del sovrano, colsero
l’occasione della pesante sconfitta
subita in Francia a Bouvines da Gio-
vanni Senzaterra (1214), da cui il re
era uscito indebolito politicamente,
per costringerlo ad accettare alcune
limitazioni al suo potere.
Infatti la
Magna Charta
:
a) garantisce il diritto a non essere
imprigionati senza aver ricevuto
un regolare processo;
b) stabilisce che la pena debba es-
sere proporzionata al reato com-
messo;
c) prevede l’elezione di un consi-
glio di baroni (una prima forma
di
Parlamento
) che affianchi il re
nel governo;
d) vieta al re di imporre nuove tasse
senza il consenso del Parlamento;
e) stabilisce il diritto alla libera circo-
lazione in Inghilterra dei mercanti
stranieri per la loro attività;
f) introduce l’unitarietà dei pesi e
delle misure in tutto il territorio
dello Stato.
La
Magna Charta
ebbe conseguenze di
cui i nobili del tempo probabilmente
non furono consapevoli. Nata come
carta di garanzia concessa dal sovra-
no, rappresenta la base della Costi-
tuzione inglese ed è, secondo alcu-
ni storici, la prima vera
Costituzione
della storia.
Le prime Costituzioni
moderne
La “Costituzione”, in senso moderno,
nasce solo alla fine del Settecento
con la guerra di Indipendenza ame-
ricana (1776) e la Rivoluzione fran-
cese (1789).
La
Dichiarazione d’indipendenza
degli
Stati Uniti d’America
del 1776 si apre
con l’affermazione dell’
uguaglianza
tra gli uomini, cui spettano diritti dei
quali non possono essere privati (anzi-
NELLA COSTITUZIONE:
Art. 1: «[…] la sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione»
LESSICO:
Parlamento, Costituzione, uguaglianza,
libertà, separazione dei poteri
Parlamento
Il Parlamento nacque in età medievale
con il compito di tutelare i molteplici
interessi presenti nella società feudale,
dapprima in accordo con il sovrano e
poi in modo più autonomo. Con l’affer-
mazione delle monarchie nazionali, fra
il XVI e il XVII secolo, il ruolo di questa
istituzione fu ridimensionato, ma la
Glo-
rious Revolution
(la rivoluzione avvenu-
ta in Inghilterra fra il 1668 e il 1689) le
dette nuovo impulso. Nei moderni Stati
democratici il Parlamento è l’istituzione
in cui siedono i rappresentanti dei cit-
tadini ed ha assunto progressivamente
la funzione legislativa, cioè il potere di
fare le leggi.
g
Costituzione
La Costituzione è la legge fondamentale
dello Stato. Indica gli organi fondamentali
dello Stato e le regole della vita politica,
alle quali tutti (governati e governanti)
sono sottoposti. Serve a garantire i diritti
e i doveri dei cittadini nei confronti dello
Stato stesso.
Le Costituzioni possono essere:
a)
scritte
(cioè formalizzate in un documen-
to scritto, come la Carta costituzionale
italiana) o
consuetudinarie
(cioè sono
frutto di consuetudini formatesi nel tem-
po, come accade per la Gran Bretagna);
b)
rigide
(quando, come nel caso della
Costituzione italiana, possono essere
modificate non con le procedure ordi-
narie per fare le leggi, ma attraverso un
particolare procedimento di revisione) o
flessibili
(ossia modificabili tramite leg-
gi ordinarie: è il caso dello Statuto Alber-
tino, carta fondamentale approvata nel
1848 e rimasta in vigore fino al 1944);
c)
brevi
(se contengono principalmente
le norme sull’organizzazione dello Stato
e si limitano a indicare i più importanti
diritti dei cittadini, come avviene nello
Statuto Albertino) o
lunghe
(se non si li-
mitano al sistema dei poteri pubblici, ma
disciplinano anche i rapporti fra indivi-
dui e autorità e i principi su cui si fonda-
no le relazioni tra privati, come avviene
nella Costituzione italiana);
d)
concesse
, per esempio dal re (come nel
caso della
Magna Charta
) o
approvate
con procedimento popolare
, come
avvenne in Italia. Il 2 giugno del 1946 –
insieme al referendum sulla forma istitu-
zionale dello Stato che abolì lamonarchia
e scelse la repubblica – si votò infatti per
l’elezione dell’Assemblea costituente che
avrebbe poi scritto la Costituzione.
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