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UNITÀ 8
LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
Il processo “ingiusto” nel cinema italiano
Una crisi della giustizia produce conse-
guenze che travalicano una semplice ana-
lisi dei costi e degli sprechi di un servizio
inefficiente, e si estendono alla fiducia
dei cittadini, alla credibilità delle istituzio-
ni democratiche, allo sviluppo e alla com-
petitività del Paese.
La visione di una giustizia rallentata da
una burocrazia elefantiaca, incapace di
trasparenza, tragicamente disinteressa-
ta alla realtà dei cittadini è proposta in
molte opere della nostra cinematografia:
si pensi alla “confessione” del pretore in-
terpretato da Peppino de Filippo in
Un
giorno in pretura
che alla fine di una gior-
nata di udienze si confronta con il senso
morale del proprio operato, alla grotte-
sca vicenda carceraria del geometra Al-
berto Sordi nel filmdi Nanni Loy
Detenu-
to in attesa di giudizio
o, ancora, al dram-
ma giudiziario di
Processo alla Città
in cui
un giudice istruttore si trova a districare
una fittissima rete di corruzione e di con-
nivenza con la camorra o, infine, alla vo-
lontà psicotica del Capo della Squadra
omicidi (uno straordinario GianMaria Vo-
lonté) il quale tenta di svelare il meccani-
smo perverso con il quale il Potere – po-
liziesco, politico, giudiziario – esercita il
suo controllo (
Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto
).
STUDIA CON LE IMMAGINI
Sullo sfondo del Palazzo di giustizia di Milano,
le locandine dei film
Processo alla città
, diretto
da Luigi Zampa (1952),
Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto
, diretto da Elio Petri
(1970),
Detenuto in attesa di giudizio
, diretto
da Nanni Loy (1971).
22
Le fonti del diritto: dal Codice
di Hammurabi allo Statuto albertino
Nelle foto piccole: in alto, Jean-Baptiste
Mauzaisse,
Napoléon, allégorie couronné par
le Temps, écrit le Code Civil
, 1832; a destra,
Carlo
Alberto, re di Sardegna, firma lo Statuto il 4 marzo
1848
, arazzo, Museo del Risorgimento italiano
di Torino.
UNITÀ 1
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
STUDIA CON LE IMMAGINI
Le fonti del diritto sono i fatti e gli atti
attraverso i quali il diritto ha trovato
espressione nel corso dei secoli, artico-
landosi nelle norme che sono state nel
tempo emanate, modificate o abrogate.
Probabilmente l’esempio più antico di
una società governata dal diritto può es-
sere rinvenuto nella civiltà babilonese.
Nel
Codice di Hammurabi
, per la prima
volta nella storia, le pronunce del Sovra-
no furono raccolte in un documento
scritto e coordinate in modo organico,
dando luogo a una disciplina generale e
vincolante.
In Inghilterra, il nucleo del
common law
era costituito da un insieme di libertà e
di privilegi, formatisi in via consuetudi-
naria a partire dalla conquista norman-
na nell’XI secolo. La sua prima trascri-
zione risale all’inizio del XIII
secolo, quando il Re Giovanni
Senzaterra fu costretto a concedere ai
baroni del regno la
Magna Charta Liber-
tatum
.
Il
Code civil
, emanato da Napoleone nel
1804, conteneva una disciplina organi-
ca di tutti i settori del diritto privato.
Le
Costituzioni del 1848
, promulgate da-
gli Stati italiani preunitari, avevano co-
me modello comune la Costituzione
francese del 1830. La più famosa tra que-
ste carte costituzionali fu lo
Statuto al-
bertin
o, che diventerà, per quasi un se-
colo, la Costituzione del nuovo Regno
d’Italia.
Nella foto grande: dettaglio della stele su cui
è inciso il Codice di Hammurabi: la lingua scritta
utilizzata è quella cuneiforme, in uso per più
di 35 secoli fino al I secolo d.C.
Animazione
UNITÀ 3
LA PROPRIETÀ E IL POSSESSO
La proprietà privata. “Non rubare”:
i ladri nell’
Inferno
di Dante
Il concetto di
proprietà privata
ha rivesti-
to una tale rilevanza nell’evoluzione uma-
na che non solo i giuristi o gli studiosi di
discipline economiche lo hanno posto al
centro della loro riflessione, ma anche
molti pensatori, uomini di ingegno e per-
sonalità religiose se ne sono diffusamen-
te occupati.
Ritroviamo, ad esempio, una formulazio-
ne implicita ma fondamentale della pro-
prietà privata in due testi sacri dell’Ebrai-
smo, efficacemente sintetizzata nel co-
mandamento “Non rubare” (
Esodo
20:
2-17;
Deuteronomio
5: 6-21).
Il furto rappresenta forse, nel sentire co-
mune, la violazione più immediata
all’esercizio di un diritto di proprietà che
anche la legge italiana riconosce come
pieno ed esclusivo. Una delle testimonian-
ze più celebri della condanna sociale che
spetta ai ladri ce la consegna il massimo
autore della nostra letteratura: nel Can-
to XXV della
Divina Commedia
Dante Ali-
ghieri colloca gli uomini che in vita ruba-
rono nella terribile VII bolgia, luogo di do-
lore e di castigo soprannaturale. Ai dan-
nati è qui inflitta una pena terribile: sono
trasformati in orridi serpenti, in un’eter-
na metamorfosi in cui ciò che ancora li
conserva umani si
dissolve, dando for-
ma a una mostruo-
sa incarnazione zo-
omorfa del peccato.
Nella foto grande: una
illustrazione di Gustave
Dorè, 1861-1868.
Nell’ovale:
I dieci
comandamenti
, Josè
de Ribera, 1638.
A sinistra:
Dante e il suo
poema
, affresco di
Domenico di Michelino,
1465, Cattedrale di Santa
Maria del Fiore, Firenze.
STUDIA CON LE IMMAGINI
112
2
Formazione ed elementi essenziali
217
Un esempio di rappresentanza: l’agente
STUDIA CON LE IMMAGINI
Alcune professioni richiedono, per moti-
vi di tempo e opportunità, che chi le svol-
ge sia affiancato da figure professionali
specifiche incaricate di assolvere una fun-
zione di rappresentanza. Non è raro, ad
esempio, che atleti professionisti, attori
o cantanti affidino il potere di negoziare
contratti a un altro soggetto. I contratti
stipulati per mezzo di questi rappresen-
tanti producono i loro effetti sulle carrie-
re dei rappresentati.
L’
agente di calciatori
, fino al 2001 chiama-
to “procuratore sportivo”, ufficialmente
riconosciuto dalla FIFA (
Fédération Inter-
nationale de Football Association
), rap-
presenta gli interessi dei calciatori e ge-
stisce gli aspetti legali ed economici dei
loro eventuali trasferimenti all’interno di
una federazione nazionale o da una fede-
razione nazionale all’altra. In particolare
l’agente, in forza di un incarico a titolo
oneroso, cura e promuove i rapporti tra
un calciatore professionista e una socie-
tà di calcio professionistica in vista della
stipula di un contratto, oppure intervie-
ne tra due società per la conclusione del
trasferimento o la cessione di contratto
di un calciatore. Per diventare agente di
calciatori è necessario sostenere e supe-
rare una prova di idoneità per il rilascio
della licenza.
Nel mondo dello sport e dello spettacolo è
frequente che gli atleti, gli attori e i cantanti si
facciano rappresentare dai propri agenti.
Linda Stein, leggendaria co-manager e agente del gruppo
punk americano Ramones, siede tra Joey Ramone
(il primo a sinistra) e David Bowie.
UNITÀ 1
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
49
LESSICO
Definisci sinteticamente i seguenti termini
evidenziati nel testo.
Dottrina
Giurisprudenza
Common law
Armonizzazione
Codificazione
RIPASSO…
1.
Quali materie sono regolate dal diritto
civile?
2.
Che rapporto intercorre tra il diritto co-
munitario e il diritto interno?
3.
Che cosa occorre fare quando si intrec-
ciano legislazioni di Stati diversi?
4.
Quali materie sono regolate dal diritto
commerciale?
... PER COMPRENDERE IL TESTO
1.
Quali vantaggi potrebbero derivare ai cit-
tadini dell’Unione europea dalla realizza-
zione di un codice civile comune?
2.
Quale problema pone una codificazione
europea?
3.
Sono praticabili tecniche di armonizzazio-
ne delle legislazioni nazionali diverse dal-
la realizzazione di un codice unitario eu-
ropeo?
APPROFONDISCO E RIFLETT0
1.
La creazione di un diritto privato unico
europeo presuppone la condivisione di
importanti scelte su i valori che devono
governare le relazioni economiche e so-
ciali dei cittadini. Non ritieni che un codi-
ce civile europeo, oltre a essere uno stru-
mento per realizzare il completamento
del mercato interno potrebbe essere an-
che il mezzo per dare una connotazione
sociale all’Europa?
to privato in Europa, analizzando puntual-
mente lo stato dei lavori presso le diverse
istituzioni europee e dando conto delle di-
scussioni preliminari nelle varie sedi. In parti-
colar modo si auspica nello studio che i lavo-
ri di avvicinamento all’armonizzazione del
diritto dell’Ue nei settori appropriati seguano
il ritmo di sviluppo dell’Europa unita. Una vi-
sione secondo la quale un’Europa unita, con
una moneta unica, una politica estera e di si-
curezza comuni e una circolazione delle mer-
ci, dei servizi e dei capitali largamente libera-
lizzata, non è compatibile con marcate diver-
genze in materia di diritto contrattuale.
Per questa ragione i giuristi e gli operatori pra-
tici del diritto devono adoperarsi affinché la
codificazione europea del diritto contrattuale
divenga, in tempi ragionevoli, una realtà.
Tratto e adattato da: G. Laurini,
Verso un codice
civile «europeo»?
, in
Notariato
, 2003, p. 341
Quante altre tecniche di armonizzazione, di-
verse da un codice unitario, potranno essere
perseguite introducendo direttive frazionate re-
lativamente a ciascun settore? Si potrebbe pen-
sare a delle convenzioni internazionali, che
tuttavia non apporterebbero dei grandi cam-
biamenti. Si potrebbe pensare a dei principi
generali, ma le regole fin qui elaborate non si
differenziano molto da questi, mentre le con-
venzioni sono formulate con sufficiente elasti-
cità e visione d’insieme. Si potrebbe infine pen-
sare a delle regole tratte dalla
case law
, cioè
dalla giurisprudenza, ma per questo bisogne-
rebbe radunarle in un testo ben strutturato e
dunque procedere alla loro “ristrutturazione”,
con un rigore non inferiore a quello “del con-
tenuto di un codice”.
La prospettata codificazione europea pre-
senta, tuttavia, insieme ai vantaggi, anche
una serie di problemi, tra i quali uno partico-
larmente difficile da affrontare è quello della
lingua. Il codice europeo deve essere redat-
to in tutte le lingue dei Paesi dell’Unione.
Non si potrà, infatti, evitare la traduzione
nelle lingue degli altri Paesi membri, anche
al fine di realizzare nella traduzione gli adat-
tamenti delle regole alla cultura originaria
dei popoli ai quali il testo è destinato. Ovvia-
mente, il problema si complica ulteriormen-
te con l’allargamento dell’Unione a Paesi
spesso tanto diversi per cultura, tradizione e
sistema sociale e giuridico.
Nell’ottobre 2001 l’Unione internazionale del
notariato latino ha elaborato uno studio su
“L’avvicinamento del diritto civile e commer-
ciale degli Stati membri dell’Unione euro-
pea”, che esprime la visione del
notariato
in
relazione al processo d’unificazione del dirit-
Verso un codice civile europeo?
Il 3 dicembre 2002 la Conferenza dei nota-
riati dell’Unione europea ha presentato al
Parlamento europeo il volume
L’Europa del
diritto
, che raccoglie i contributi culturali di
eminenti giuristi e uomini politici, destinati a
far conoscere e sottolineare l’importanza
dello sforzo comune di tutti gli operatori del
diritto per giungere alla creazione di uno
spazio giuridico europeo
”, in cui la con-
vivenza dei popoli e delle democrazie euro-
pee si sviluppi nel pieno rispetto dei diritti
dei cittadini, garantiti da fondamentali prin-
cipi comuni.
L’idea di un’Europa unita è nata ispirandosi
a principi puramente economici, ormai in-
sufficienti per realizzare quell’equilibrio so-
ciale fondato sui valori di giustizia ed equità
che solo il diritto può assicurare. In materia
civile è necessaria una migliore convergen-
za o un maggior avvicinamento dei regimi
giuridici degli Stati membri, al fine di mi-
gliorare l’attuale sistema garantendo rapidi-
tà ed efficacia delle decisioni giudiziarie e
facilitando l’accesso dei cittadini alla giusti-
zia. Il superamento degli ordinamenti na-
zionali in determinate materie favorisce,
inoltre, anche la realizzazione del mercato
interno.
La costruzione di un
codice europeo
com-
porterebbe una semplificazione delle regole
giuridiche applicabili ai rapporti economici,
oggi frammentate fra codici e leggi speciali
nazionali. Le regole uniformi servono a pre-
venire o a semplificare i litigi, assicurando
un’applicazione omogenea degli ordina-
menti, ad abbattere le barriere della concor-
renza fra i sistemi nazionali, a eliminare la
prevalenza degli uni in rapporto agli altri o
la corsa alla scelta della legge nazionale più
favorevole.
La storia giuridica dell’Occidente è una sto-
ria molto frammentata, che manifesta la pre-
senza di un’evoluzione di modelli, basti
pensare alle diverse applicazioni del Codice
Napoleonico in Francia e in Belgio: le stesse
regole scritte comportano differenze consi-
derevoli nell’interpretazione della dottrina e
della giurisprudenza; divergenze che si in-
contrano anche nell’ambito della
common
law
, non solo fra la
common law
inglese e
quella degli Stati Uniti, ma anche fra la
com-
mon law
inglese e quella dell’Irlanda o di
altri Paesi colonizzati dall’Inghilterra.
L’Unione europea ha 23 lingue ufficiali usate
nel commercio e nelle professioni: bulgaro,
ceco, danese, estone, finlandese, francese,
greco, inglese, irlandese, italiano, lettone,
lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese,
rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese,
tedesco e ungherese.
48
UNITÀ 5
IL CONTRATTO
254
255
D
a alcuni anni a questa parte, le notizie di “cronaca rosa” sui matrimoni dei per-
sonaggi celebri registrano con sempre maggior frequenza un’attenzione cre-
scente dei
media
per gli accordi di tipo patrimoniale, con particolare riguardo
alle conseguenze di un eventuale divorzio. In una società come la nostra, caratterizzata
dal fenomeno dell’esplosione delle crisi coniugali, è più che naturale che ciò avvenga.
Così, è ragionevole attendersi che, pur nel momento in cui gli sposi si scambiano una
promessa di eterna fedeltà e imperituro amore, decidano di stabilire cosa succederà se
quel vincolo dovesse malauguratamente venire a cessare: dalla sorte della casa, alla divi-
sione del patrimonio, alla corresponsione (o meno) di assegni ecc. Molti si chiedono pe-
rò se lo strumento impiegato per raggiungere tale fine, cioè il contratto, sia idoneo allo
scopo.
Secondo l’impostazione accettata pressoché universalmente, il contratto costituisce una
manifestazione per eccellenza dell’autonomia privata. Con il termine autonomia – dal gre-
co antico, parola composta da
aõtÑ©
(
auto
cioè “proprio”) e
nÑmo©
(
nomos
cioè “legge”) –
si intende la possibilità di darsi le proprie regole senza ingerenze o condizionamenti da par-
te di altri membri o gruppi esterni. Nel caso specifico dell’autonomia contrattuale l’art.
1322 c.c. stabilisce che «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contrat-
to nei limiti imposti dalla legge», mentre nel secondo comma del medesimo articolo il legi-
slatore si è preoccupato di chiarire la piena facoltà di concludere anche contratti non ap-
partenenti ai tipi aventi una disciplina particolare, ossia non rientranti nella categoria dei
cosiddetti. contratti “tipici”, come la locazione, la compravendita, il mutuo ecc.
Contratto e famiglia:
libertà senza limiti?
Alla base del contratto vi è
un accordo tra due o più
soggetti diretto a «costitui-
re, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuri-
dico patrimoniale» (art.
1321 c.c.): ecco perché si
dice che questo negozio
giuridico consente alla con-
corde volontà delle parti di
conseguire l’effetto giuridi-
co sperato. Già diversi anni
fa, però, Hans Kelsen aveva rimarcato che, a ben vedere, il contratto può obbligare le
parti «in quanto è stato stabilito dal diritto oggettivo come fatto che produce diritto, co-
sì che la determinazione giuridica proviene in ultimo termine da questo diritto oggetti-
vo, non già dai soggetti giuridici che vi sono sottoposti». Per questo, quindi, non esiste-
rebbe nel diritto privato “una completa autonomia” (
La dottrina pura del diritto
, 1956).
È chiaro dunque che un primo limite all’autonomia e alla libertà delle parti deriva dal fat-
to che non è tanto l’accordo dei soggetti che fa nascere gli effetti del contratto, quanto
piuttosto il fatto che è la legge ad attribuire efficacia all’accordo. Detto altrimenti, «l’au-
tonomia non inizia là dove il consociato può creare regole liberamente» (se liberamente
volesse dire “senza oneri”) (così Sacco, voce
Autonomia nel diritto privato
, in
Digesto
,
1987). Il concetto di limite è pertanto insito nell’idea stessa di autonomia. Per questo la
legge può imporre ai contraenti una serie di barriere che gli stessi non possono supera-
re e può addirittura intervenire a integrare l’accordo delle parti. Ma il principale proble-
ma attiene a quei settori in cui la normativa tace, specie laddove l’ambito che viene in
considerazione sia uno di quelli tradi-
zionalmente estranei ad una visione
di tipo “contrattualistico”.
L’esempio più evidente è quello della
famiglia.
Una corrente di pensiero piuttosto ag-
guerrita ritiene che l’accostamento tra
i concetti di contratto e di famiglia sia
improprio, posto che l’autonomia pri-
vata troverebbe nel settore del diritto
di famiglia una serie di vincoli tali da
snaturarla del tutto: si pensi, per esem-
pio, a tutte le disposizioni inderogabi-
li a tutela dei figli minorenni. Eppure
non è così. Da un lato, infatti, l’auto-
nomia contrattuale incontra limiti e
vincoli collegati a norme generali e in-
derogabili (cfr. art. 1418 c.c.) e, dall’al-
tro, lo stesso diritto di famiglia, specie
per i rapporti di tipo patrimoniale,
consente ai privati spazi descritti dal-
la stessa legge in modo assai ampio (si
Giotto,
Matrimonio della Vergine
, Cappella degli
Scrovegni (Padova).
UNITÀ 5
IL CONTRATTO
256
257
pensi all’“accordo dei coniugi” di cui parla l’art. 158 c.c., o agli accordi espressamente
menzionati negli artt. 711 c.p.c. e 4, sedicesimo comma, legge div.).
Per tornare al tema che ha dato lo spunto a queste riflessioni, vale a dire quello degli ac-
cordi che i coniugi possono concludere al momento della celebrazione delle nozze, in
vista di una possibile crisi coniugale, va detto che si tratta di intese che in molti Paesi del
mondo sono conosciute e praticate da anni, ma che da noi incontrano il “veto” della giu-
risprudenza, nonché di una certa parte della dottrina. In particolare, la Cassazione suo-
le affermare che «gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico del divorzio
prima che esso sia pronunziato hanno sempre lo scopo o, quanto meno, l’effetto di con-
dizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno
status
, limitando-
ne la libertà di difesa» (vedi per esempio Cass., 11 giugno 1981, n. 3777; il principio è sta-
to ripetuto svariate volte nel corso degli anni successivi). In altre parole, il timore è che
se, per l’eventualità di un divorzio, un coniuge ha promesso di corrispondere una certa
somma all’altro coniuge, nel momento in cui il rapporto entra in crisi il coniuge che do-
vrebbe corrispondere gli alimenti possa essere spinto a non chiedere il divorzio per non
dover pagare. Ragionando così, però, si dovrebbe dire, allora, che se i coniugi sono in re-
gime di comunione dei beni (ed è il caso di milioni di coppie), questa situazione potreb-
be impedire di chiedere la separazione personale, visto che la separazione determina la
cessazione del regime e un coniuge perderebbe così l’aspettativa di partecipare agli ac-
quisti operati dall’altro!
La verità è che, come dimostra l’esperienza straniera, i contratti prematrimoniali, sebbe-
ne già ora ammissibili e conformi al nostro ordinamento (ad avviso, minoritario, di chi
scrive), necessiterebbero comunque di un accorto intervento legislativo, volto a fissare
certi limiti formali destinati a far riflettere le parti sulle conseguenze di tali intese.
Per esempio, negli Stati Uniti si ritiene che i
prenuptial agreements in contemplation
of divorce
accordi prematrimoniali in vista del divorzio) siano validi, a condizione (tra
l’altro) che i futuri coniugi li abbiano sottoscritti dopo aver ricevuto un
separate legal
advice for each side
, cioè che ciascuno dei due abbia consultato un avvocato diverso (il
quale deve rilasciare apposita certificazione al riguardo). Così facendo, nessuno potrà
dire un giorno di non essere stato “ammonito” sulle conseguenze negative di eventuali
rinunzie effettuate “ora per allora”. In Italia si potrebbe immaginare, invece, di prevede-
re come necessario il rispetto della forma dell’atto pubblico notarile (come del resto è
già previsto per le convenzioni matrimoniali sui regimi patrimoniali che i coniugi scel-
gono in alternativa alla comunione legale: art. 162 c.c.). Ciò sarebbe auspicabile, avuto
riguardo alla posizione di indipendenza rispetto alle parti che il notaio, a differenza
dell’avvocato, da noi
possiede. Altrimenti si
potrebbe anche prospet-
tare la soluzione adotta-
ta in Francia per i
pactes
de famille
in vista della
futura successione
mor-
tis causa
: necessaria la
presenza di un notaio
scelto dal Consiglio no-
tarile, oltre al notaio
scelto dalle parti.
Giacomo Oberto
LESSICO
Definisci sinteticamente i seguenti termini, evidenziati nel testo.
Imperituro ........................................................................................................................................................................
Ingerenze .........................................................................................................................................................................
Negozio giuridico ...........................................................................................................................................................
Veto ....................................................................................................................................................................................
Dottrina ............................................................................................................................................................................
Alimenti ............................................................................................................................................................................
Comunione .......................................................................................................................................................................
COMPRENSIONE
1
Perché i rapporti di famiglia sono tradizionalmente considerati estranei a una visione di tipo con-
trattualistico?
2
Perché secondo Hans Kelsen nel diritto privato non esisterebbe una completa autonomia delle
parti?
3
Qual è la posizione della dottrina e della giurisprudenza italiane in merito agli accordi prematrimo-
niali sul regime economico del divorzio?
4
Che cosa prevede la legislazione americana per la validità dei contratti prematrimoniali?
5
Quale soluzione sarebbe praticabile in Italia per garantire una opportuna riflessione delle parti sul-
le conseguenze delle intese patrimoniali prematrimoniali?
APPROFONDIMENTO
Gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico del divorzio, al momento, in Italia non sono am-
messi e, se fatti, sono considerati nulli. Probabilmente sono ancora estranei alla nostra cultura. Eppure
c’è stato un tempo, neppure tanto lontano, prima della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio
1975, n. 51) in cui accordi prematrimoniali di natura patrimoniale erano previsti anche nel nostro codice
civile. Si tratta del
contratto di dote
, che veniva stipulato tra il padre della sposa e il futuro marito che
ben rifletteva la concezione del ruolo della donna nella famiglia prima della riforma.
Cerca su Internet il vecchio testo dl diritto di famiglia e mettilo a confronto con il nuovo.
Informati sulle caratteristiche della “dote” nella storia attraverso Wikipedia.
Entra in
http://www.bibliolab.it/donne_web/donne_06.htm
e navigando tra i diversi link ricostruisci le
tappe dell’
ingresso delle donne nella cittadinanza
.
ATTIVITÀ
Nel film di Pietro Germi
Sedotta
e abbandonata
(1964) ritroviamo
alcuni di quegli istituti culturali
- il matrimonio riparatore
e il delitto d’onore - che fino
a pochi decenni fa ricevevano
a livello giuridico una intollerabile
legittimazione.
La rubrica
Studia con le immagini
propone
una modalità di comunicazione di forte impatto,
anche visuale, più vicina ai ragazzi di oggi
Le schede
di
cittadinanza attiva
,
con attività per il lessico,
la comprensione
e l’approfondimento
Cittadinanza europea
, con approfondimenti
sul rapporto tra il diritto nazionale e il diritto
comunitario su temi di attualità
Cittadinanza e Costituzione
: una risposta
autorevole alle domande più ricorrenti in tema
di convivenza civile, responsabilità e legalità