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Europea
... PER comprenDERe Il testo
1.
Quali vantaggi potrebbero derivare ai cit-
tadini dell’Unione europea dalla realizza-
zione di un codice civile comune?
2.
Quale problema pone una codificazione
europea?
3.
Sono praticabili tecniche di armonizzazio-
ne delle legislazioni nazionali diverse dal-
la realizzazione di un codice unitario eu-
ropeo?
Approfondisco e riflett0
1.
La creazione di un diritto privato unico
europeo presuppone la condivisione di
importanti scelte su i valori che devono
governare le relazioni economiche e so-
ciali dei cittadini. Non ritieni che un codi-
ce civile europeo, oltre a essere uno stru-
mento per realizzare il completamento
del mercato interno potrebbe essere an-
che il mezzo per dare una connotazione
sociale all’Europa?
to privato in Europa, analizzando puntual-
mente lo stato dei lavori presso le diverse
istituzioni europee e dando conto delle di-
scussioni preliminari nelle varie sedi. In parti-
colar modo si auspica nello studio che i lavo-
ri di avvicinamento all’armonizzazione del
diritto dell’Ue nei settori appropriati seguano
il ritmo di sviluppo dell’Europa unita. Una vi-
sione secondo la quale un’Europa unita, con
una moneta unica, una politica estera e di si-
curezza comuni e una circolazione delle mer-
ci, dei servizi e dei capitali largamente libera-
lizzata, non è compatibile con marcate diver-
genze in materia di diritto contrattuale.
Per questa ragione i giuristi e gli operatori pra-
tici del diritto devono adoperarsi affinché la
codificazione europea del diritto contrattuale
divenga, in tempi ragionevoli, una realtà.
Tratto e adattato da: G. Laurini,
Verso un codice
civile «europeo»?
, in
Notariato
, 2003, p. 341
Quante altre tecniche di armonizzazione, di-
verse da un codice unitario, potranno essere
perseguite introducendo direttive frazionate re-
lativamente a ciascun settore? Si potrebbe pen-
sare a delle convenzioni internazionali, che
tuttavia non apporterebbero dei grandi cam-
biamenti. Si potrebbe pensare a dei principi
generali, ma le regole fin qui elaborate non si
differenziano molto da questi, mentre le con-
venzioni sono formulate con sufficiente elasti-
cità e visione d’insieme. Si potrebbe infine pen-
sare a delle regole tratte dalla
case law
, cioè
dalla giurisprudenza, ma per questo bisogne-
rebbe radunarle in un testo ben strutturato e
dunque procedere alla loro “ristrutturazione”,
con un rigore non inferiore a quello “del con-
tenuto di un codice”.
La prospettata codificazione europea pre-
senta, tuttavia, insieme ai vantaggi, anche
una serie di problemi, tra i quali uno partico-
larmente difficile da affrontare è quello della
lingua. Il codice europeo deve essere redat-
to in tutte le lingue dei Paesi dell’Unione.
Non si potrà, infatti, evitare la traduzione
nelle lingue degli altri Paesi membri, anche
al fine di realizzare nella traduzione gli adat-
tamenti delle regole alla cultura originaria
dei popoli ai quali il testo è destinato. Ovvia-
mente, il problema si complica ulteriormen-
te con l’allargamento dell’Unione a Paesi
spesso tanto diversi per cultura, tradizione e
sistema sociale e giuridico.
Nell’ottobre 2001 l’Unione internazionale del
notariato latino ha elaborato uno studio su
“L’avvicinamento del diritto civile e commer-
ciale degli Stati membri dell’Unione euro-
pea”, che esprime la visione del
notariato
in
relazione al processo d’unificazione del dirit-
L’Unione europea ha 23 lingue ufficiali usate
nel commercio e nelle professioni: bulgaro,
ceco, danese, estone, finlandese, francese,
greco, inglese, irlandese, italiano, lettone,
lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese,
rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese,
tedesco e ungherese.