MODULO 3
La gestione dei lavori
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La Notifica Preliminare
Poiché il cantiere è un luogo di lavoro molto variabile, in
quanto temporaneo e mobile, per dare modo agli organi
territorialmente competenti (in particolare AUSL e Dire-
zione Provinciale del Lavoro) di poter fare eventuali con-
trolli, è necessario che il Committente (o il Responsabile
dei Lavori per lui) invii una comunicazione con la quale
li informa che in un certo luogo verrà creato un cantiere
a cui collaboreranno un certo numero di imprese. Perché
abbia valore (e sia utile) la
Notifica Preliminare
va spedita
prima dell’inizio dei lavori in cantiere. L’obbligo sussiste
nei casi in cui:
– è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più
imprese esecutrici;
– vi è una sola impresa ma l’entità presunta del lavoro è
superiore a 200 uomini/giorno;
– in corso d’opera si verificano le condizioni necessarie al
suo invio (ad es. da una sola impresa diventano due).
Una copia della Notifica già trasmessa, sempre prima
dell’inizio dei lavori, va allegata alla documentazione
da consegnare al Comune (art. 90, comma 9, lett. c) del
D.Lgs. 81/08). Alcune Amministrazioni, soprattutto nel
caso delle DIA, che non richiedono una Comunicazione
di inizio lavori vera e propria, impongono che la copia del-
la Notifica faccia già parte degli atti di progetto.
Il mancato invio della Notifica Preliminare alla AUSL/Di-
rezione Provinciale del Lavoro non determina alcuna san-
zione penale o amministrativa ma, se viene accertata, com-
porta la comunicazione da parte degli organi di vigilanza
al Comune territorialmente competente con l’immediata
sospensione del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori.
Alcune Regioni (ad esempio la Direzione Regionale del La-
voro per la Lombardia) hanno informatizzato la Notifica
Preliminare, così da renderne immediato il ricevimento e
più agevole l’eventuale modifica. Il modulo online viene
reindirizzato automaticamente anche all’AUSL competen-
te per territorio ed è naturalmente stampabile, quindi può
essere utilizzato anche per l’affissione (obbligatoria) in
cantiere (art. 99) (
tabella 2
).
Si ricorda che è anche obbligatorio inviare un aggiorna-
mento della Notifica Preliminare (citando estremi e data
di invio dell’originale) tutte le volte che sopravvengono
in cantiere cambiamenti sostanziali rispetto ai contenuti
iniziali.
Il Registro Infortuni
L’art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 ha stabilito, per
tutte le aziende soggette al Decreto, l’obbligo di adottare
un registro nel quale annotare cronologicamente tutti gli
infortuni occorsi ai propri dipendenti (nel caso avessero
causato un’assenza superiore a tre giorni).
Il D.M. 12 settembre 1958 ha fissato il modello del regi-
stro e decretato l’obbligo della sua vidimazione dall’AUSL
competente per territorio (in origine era l’Ispettorato Pro-
vinciale del Lavoro).
Il D.M. 5 dicembre 1996 ha esteso l’obbligo del registro
anche agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un
giorno (escluso quello dell’evento).
Il
Registro Infortuni
va conservato sul luogo di lavoro in
quanto il suo scopo è quello di consentire a un ispettore,
in sede di controllo, di avere una visione “completa” degli
infortuni che si sono verificati nel tempo in modo da indi-
rizzare le proprie verifiche. Solo nel caso dei cantieri edili
e stradali (e dei lavori all’aperto in genere), qualora siano
di breve durata o mobili, è previsto che il registro possa
essere tenuto presso la sede dell’impresa.
L’art. 18, lettera r) del D.Lgs. 81/08 ha istituito l’obbligo,
per il datore di lavoro, di comunicare in via telematica
all’INAIL e all’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Set-
tore Marittimo), entro 48 ore dalla ricezione del certifica-
to medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno
un giorno (escluso quello dell’evento) e, a fini assicurati-
vi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Il SINP, Si-
stema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luo-
ghi di lavoro gestito dall’INAIL, non è però ancora attivo,
quindi vengono mantenuti i vecchi registri fino a che le
nuove procedure non saranno effettive.
Il Libro Unico
Con l’art. 39 dal D.Lgs. 112/08 (convertito nella Legge
133/08), dal 1° gennaio 2009 è stato istituito il
Libro Uni-
co
(eliminando Libro paga e Libro matricola) con il quale
il datore di lavoro gestisce gli obblighi retributivi, contri-
butivi e fiscali di tutto il personale occupato.
L’Allegato XVII al D.Lgs. 81/08 stabilisce che ai fini del-
la verifica dell’idoneità tecnico-professionale le imprese
debbano esibire al Committente (o al RL) anche l’elen-
Tabella 2
Il contenuto della Notifica Preliminare di cui all’art. 99 del Decreto Legislativo 81/08 (Allegato XII).
Contenuto della
Notifica Preliminare
.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente(i)
[nome(i) e indirizzo(i)]
.
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile(i) dei lavori
[nome(i) e indirizzo(i)]
.
6. Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di progettazione
dell’opera
[nome(i) e indirizzo(i)]
.
7. Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione
dell’opera
[nome(i) e indirizzo(i)]
.
8. Data presunta d’inizio dei lavori di cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, Codice Fiscale o P. IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).