1
Introduzione
Nel campo del diritto, il codice assunse fin
dall’origine il significato di raccolta di norme giu-
ridiche.
Inizialmente, però, si trattava di opere del tutto di-
verse dai codici moderni, prive di qualsiasi prete-
sa di sistematicità e di completezza. Esse erano
denominate codici per la semplice ragione che
non erano scritte su rotoli ma su fogli di pergame-
na rilegati in un unico libro.
Si pensi alle raccolte private delle disposizioni
emanate dall’Imperatore romano, elaborate nel III
e nel IV sec. d.C., o alle prime raccolte ufficiali
della legislazione imperiale, avvenute sotto Teo-
dosio e poi con Giustiniano.
Ancora per tutto il medioevo, il concetto di codi-
ce indicò semplicemente una raccolta più o meno
ampia di disposizioni normative. Se redatta dalla
pubblica autorità, essa poteva accompagnarsi alla
riorganizzazione complessiva di una certa materia
o addirittura all’emanazione di nuove norme.
2
La crisi del sistema del diritto comune
e l’idea moderna di codificazione
Durante il periodo medioevale, la presenza di una
pluralità di centri di potere politico determinò la
formazione di molteplici ordinamenti giuridici par-
ticolari, ciascuno dei quali disciplinava la vita di
un certo gruppo sociale ed era espressione di un
potere sostanzialmente originario e autonomo ri-
spetto agli altri.
Il diritto comune, elaborato dalla scienza giuridica
medioevale attraverso la riscoperta delle fonti ro-
mane, rappresentò senza dubbio una cornice uni-
taria, ma al suo interno continuarono legittima-
mente a vivere i singoli ordinamenti particolaristi-
ci. In questo contesto, i codici avevano inevitabil-
mente un carattere settoriale, limitandosi a racco-
gliere le disposizioni contenute in una certa fonte
del diritto o la disciplina propria di un determina-
to gruppo sociale.
La progressiva formazione dello Stato assoluto tra-
sformò profondamente l’assetto politico e giuridi-
co esistente.
I presupposti concettuali di questo processo, in-
fatti, erano del tutto antitetici a quelli che sorreg-
gevano il mondo medioevale: la creazione di un
potere politico unico e la sua esclusiva legittima-
zione a disciplinare i rapporti giuridici tra gli indi-
vidui. La legge del Principe doveva diventare così
la fonte di produzione esclusiva del diritto.
Nella realtà storica questa trasformazione impie-
gò diversi secoli per realizzarsi e ancora per tutto
il XVIII secolo le tradizionali sfere di autonomia
furono un ostacolo decisivo al libero dispiegarsi
del potere centrale. All’interno dell’ordinamento
statale continuarono così ad esistere una pluralità
di fonti normative: accanto alla legislazione del
Sovrano rimanevano in vita i vari diritti locali o
personali e il sistema del diritto comune.
A sua volta la legislazione statale si presentava co-
me un
corpus
estremamente confuso e disomoge-
neo. Per tutto il Cinquecento e il Seicento i codici
rimasero raccolte di leggi parziali e spesso con-
traddittorie o ripetitive.
L’esigenza di un radicale rinnovamento del diritto
vigente, in nome di un ordinamento unitario e si-
stematico, era profondamente avvertita non solo
dal potere politico ma anche dal giudice e dal cit-
tadino, per i quali era molto difficile conoscere ed
applicare un diritto così multiforme.
STORIA DEL DIRITTO PRIVATO
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Storia della codificazione
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