Page 19 - 120900036853_zagrebelsky_ascuoladidiritto

Basic HTML Version

LA fILIAZIoNE
1
Definizione
Con il termine
filiazione
si indica il
rapporto giuridico che lega i genitori ai figli
. Il no-
stro ordinamento conosce tre tipi di filiazione: legittima, naturale e adottiva.
La differenza tra filiazione legittima e naturale consiste nella presenza o meno
del matrimonio tra i genitori.
2
La filiazione legittima
Lo stato di
figlio legittimo
richiede quattro elementi:
s
che il figlio sia nato da una donna la cui identità sia certa;
s
che la madre sia (o sia stata) coniugata;
s
che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio;
s
che l’autore del concepimento sia il marito della madre.
2.1
Le presunzioni di legge
Si comprende chiaramente come l’accertamento degli ultimi due requisiti sia alquanto
difficile. Per questo, sin dall’antichità, si è fatto ricorso a
due distinte presunzioni
: la
presunzione di concepimento in costanza (cioè durante) di matrimonio
e la
presunzio-
ne di concepimento a opera del marito
.
Si presume concepito in costanza di matrimonio chi sia nato dopo il centottantesimo
giorno dalla celebrazione delle nozze ed entro il trecentesimo dalla data di scioglimen-
to o annullamento del matrimonio (art. 232 c.c.).
Se un soggetto è nato in quel periodo si presume che l’autore del concepimento sia il
marito della madre (art. 231 c.c.).
L’art. 233 c.c. prevede che il
figlio nato entro i centottanta giorni dalla celebrazione del-
le nozze sia comunque reputato legittim
o, salva la possibilità che uno dei coniugi, o il
figlio stesso, non ne disconoscano la paternità.
EsEmpIo
È evidente che un figlio nato il giorno dopo le nozze dei genitori non può dirsi
concepito in costanza di matrimonio. Allo stesso modo, il bambino nato tre anni dopo
la morte del marito della madre non è stato concepito in costanza di matrimonio.
La f iliazione
presunzione
di concepimento
in costanza
di matrimonio
presunzione
di concepimento
a opera del marito
138-167_U5_diritto.indd 148
14/03/