La prima categoria di diritti (definiti anche
diritti umani
di “prima generazione”
, in quanto furono i primi a esse-
re riconosciuti, fin dalle Dichiarazioni dei diritti che segui-
rono le rivoluzioni americana e francese alla fine del XVIII
secolo) tutela la persona umana rispetto alla vita, all’iden-
tità personale, alla libertà di pensiero e di associazione, alle
garanzie processuali.
La seconda categoria (
diritti di “seconda generazione”
,
stabiliti più di recente) impegna l’autorità pubblica a porre
in essere interventi specifici in ordine al lavoro, alla salute,
all’alimentazione, all’abitazione e all’educazione.
Si è frattanto incominciato a parlare con sempre maggio-
re insistenza di
diritti umani di “terza generazione”
, o
di solidarietà: il diritto alla pace, al rispetto dell’ambiente,
allo sviluppo. Anche di questi si sta per ottenere il rico-
noscimento internazionale. Frutto di un intenso e impe-
gnativo lavoro che dura ormai da anni sono pure la pro-
mozione e la tutela dei
diritti dell’infanzia
.
Già nel
1959
era stata approvata una
Dichiarazione dei
diritti del fanciullo
, recepita tuttavia da un ristretto nu-
mero di Stati e dunque
poco efficace
rispetto alla dif-
fusa consapevolezza dei diritti dei più piccoli. Ulteriori
documenti del 1966 avevano appena “sfiorato” il bam-
bino. Nonostante il riconoscimento di sfere sempre più
articolate di diritti dell’uomo, erano proprio quelli del bambino a essere latitanti.
Non si trattava di una dimenticanza, ma della convinzione giuridica che i
bambini
in quanto “minori” non potevano essere riconosciuti come titolari di diritti au-
tonomi
, ma solo vedersi garantita una più o meno ampia tutela.
Negli anni seguenti un folto numero di autorevoli personalità impegnate nel mondo
dell’educazione (psicologi, pedagogisti, medici, ma anche giuristi) sostennero l’idea
che i bambini e i ragazzi dovessero essere il soggetto centrale dei provvedimenti che
li riguardavano e diventare titolari di precisi diritti e di puntuali garanzie con l’obiet-
tivo di difenderli dalle violazioni altrui. Nel 1978 un gruppo di giuristi e di esperti
internazionali si mise al lavoro e predispose un testo che conciliasse approcci basati
su tradizioni, culture, religioni, stadi di sviluppo economico, sistemi legali e politi-
ci assai diversi tra loro.
Nel
1989
l’Onu ha approvato un altro importante strumento di garanzia dei diritti:
la
Convenzione sui diritti dell’infanzia
. L’Italia l’ha ratificata con la legge 27 mag-
gio 1991, n. 176, e a tutt’oggi 193 Stati, un numero addirittura superiore a quel-
lo degli Stati membri dell’Onu, hanno sottoscritto la Convenzione. Essa costitui-
sce attualmente, tra gli accordi internazionali in materia di difesa dei diritti umani,
il testo più ratificato al mondo. Essa contempla l’intera gamma dei diritti e delle li-
bertà (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali) attribuiti anche agli adulti.
Costituisce quindi lo strumento normativo internazionale più importante e com-
pleto in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia. In quanto dotata di
valenza obbligatoria e vincolante per gli Stati che l’hanno ratificata, la Convenzione
richiede di attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzio-
ni nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.
Il manifesto di una campagna
avviata nell’ottobre 2010
dall’Unicef in sostegno del
diritto all’educazione per tutti
i bambini in India. Nella lingua
hindi,
awaaz do
significa “alza
la voce”.
S02_M06 538-593.indd 578
02/03/