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Le fonti del diritto: dal Codice
di Hammurabi allo Statuto albertino
Nelle foto piccole: in alto, Jean-Baptiste
Mauzaisse,
Napoléon, allégorie couronné par
le Temps, écrit le Code Civil
, 1832; a destra,
Carlo
Alberto, re di Sardegna, firma lo Statuto il 4 marzo
1848
, arazzo, Museo del Risorgimento italiano
di Torino.
unità 1
Principi generali del diritto
STUDIA CON LE IMMAGINI
Le fonti del diritto sono i fatti e gli atti
attraverso i quali il diritto ha trovato
espressione nel corso dei secoli, artico-
landosi nelle norme che sono state nel
tempo emanate, modificate o abrogate.
Probabilmente l’esempio più antico di
una società governata dal diritto può es-
sere rinvenuto nella civiltà babilonese.
Nel
Codice di Hammurabi
, per la prima
volta nella storia, le pronunce del Sovra-
no furono raccolte in un documento
scritto e coordinate in modo organico,
dando luogo a una disciplina generale e
vincolante.
In Inghilterra, il nucleo del
common law
era costituito da un insieme di libertà e
di privilegi, formatisi in via consuetudi-
naria a partire dalla conquista norman-
na nell’XI secolo. La sua prima trascri-
zione risale all’inizio del XIII
secolo, quando il Re Giovanni
Senzaterra fu costretto a concedere ai
baroni del regno la
Magna Charta Liber-
tatum
.
Il
Code civil
, emanato da Napoleone nel
1804, conteneva una disciplina organi-
ca di tutti i settori del diritto privato.
Le
Costituzioni del 1848
, promulgate da-
gli Stati italiani preunitari, avevano co-
me modello comune la Costituzione
francese del 1830. La più famosa tra que-
ste carte costituzionali fu lo
Statuto al-
bertin
o, che diventerà, per quasi un se-
colo, la Costituzione del nuovo Regno
d’Italia.
Nella foto grande: dettaglio della stele su cui
è inciso il Codice di Hammurabi: la lingua scritta
utilizzata è quella cuneiforme, in uso per più
di 35 secoli fino al I secolo d.C.
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