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Il diritto e le norme giuridiche
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Glossario IT-EN
Possiamo perciò dire che vi sono due tipi di norme giuridiche:
c
le
norme
che
prescrivono
e che
sanzionano
(di cui abbiamo parlato finora);
c
le
norme di organizzazione
(di cui parleremo ora).
Per comprendere questa distinzione, si può tornare alla considerazione che le norme
giuridiche rivolte ai singoli (prescrittive), per essere efficaci, devono essere accompa-
gnate da norme che sanzionano (sanzionatorie).
Le norme sanzionatorie richiedono evidentemente che vi siano degli
organi
cui è af-
fidato il compito di applicare le sanzioni previste. Mentre le norme prescrittive hanno
come destinatari i singoli, le norme sanzionatorie hanno come destinatari questi orga-
ni. Così, la norma che prevede la condanna dei rapinatori a una certa pena non si ri-
volge a loro, ma a chi dovrà giudicarli ed eseguire la condanna.
Vi sono perciò organi (i
giudici
) che accertano se il diritto è stato violato e, in caso
affermativo, condannano il colpevole a una
sanzione
e organi (gli
organi esecutivi
)
che provvedono a
eseguire
, anche con la forza, la sanzione stabilita dal giudice (per
esempio, la cattura di un omicida, il sequestro di un’automobile rubata, la carcerazio-
ne di un condannato alla reclusione ecc.). Le norme di organizzazione prevedono
quali sono gli organi dello Stato, stabiliscono in che modo sono composti, quali poteri
esercitano e secondo quali procedimenti
.
Funzione
degli organi pubblici
Gli organi dello Stato
Il contrasto tra dovere giuridico e morale
I problemi di
coscienza che nascono a volte dal contrasto tra
dovere
giuridico
e
dovere morale
vengono risolti da cia-
scuno di noi singolarmente. Così vi sarà chi obbedirà
al diritto ingiusto e chi, viceversa, farà prevalere la
propria morale, esponendosi alla sanzione. Nel corso
dei secoli, dai secondi e non dai primi sono derivati il
progresso giuridico e l’affermazione nel diritto dei
principi umanitari.
Si noti che nel concetto di
disobbedienza civile
o
resi-
stenza al diritto ingiusto
è compresa
l’assunzione
a viso
aperto
delle conseguenze
dei propri atti. Si tratta perciò
di comportamenti
responsabili
, tenuti con l’intento di te-
stimoniare i valori in cui si crede o di richiamare l’atten-
zione dell’opinione pubblica, allo scopo di promuovere
una diversa coscienza pubblica che porti al mutamento
della legge. Nulla a che vedere, quindi, con i comporta-
menti interessati e ben poco rispettabili di coloro che
violano la legge con la scusa che non è giusta (tipica è
l’affermazione che le imposte sono troppo pesanti e
quindi ingiuste, e che perciò è lecita l’evasione fiscale).
Diritto positivo e diritto naturale
Per comprendere le
radici del problema che abbiamo appena esposto, oc-
corre chiarire la distinzione tra
diritto positivo
e
di-
ritto naturale
.
Il
diritto positivo
è quello “posto” (dal latino
positum
=
stabilito) dal legislatore. Il
diritto naturale
è invece quel-
lo che deriva dal sentimento morale.
Da queste due concezioni del diritto sono derivate due
grandi “scuole giuridiche” (cioè due tendenze teoriche):
il
positivismo giuridico
e il
giusnaturalismo
(da
ius
=
diritto, e
naturale
).
Secondo il positivismo giuridico non c’è altro diritto
che quello
posto dallo Stato con le sue leggi
. Pertanto lo
Stato, nel creare il diritto, è onnipotente, poiché non
incontra alcun limite. Secondo il giusnaturalismo, inve-
ce, esiste un diritto più alto di quello scritto dagli uomi-
ni nelle leggi: un
diritto corrispondente all’idea di giu-
stizia e di morale
che il diritto stabilito dagli uomini
deve rispettare.
Quali siano i contenuti del diritto naturale è oggetto di
discussione. Nel corso dei secoli, e ancora oggi, il dirit-
to naturale è stato ricercato nei principi della religione,
nella fratellanza e nella solidarietà, nell’ordine della na-
tura e dell’ambiente, nella coscienza degli individui o
nei principi della ragionevolezza e della tolleranza ecc.
Ma, più che definire una volta per tutte che cosa sia il
diritto naturale, è importante avere chiara la sua funzio-
ne: esso consente di
mettere in discussione il diritto
positivo.
Esso ha quindi una funzione critica nel con-
fronti del diritto esistente.
Dovere giuridico e dovere morale
Approfondimento