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lezione
MODULO 6
I Dispositivi di Protezione Collettiva
Le
scale
rappresentano uno degli elementi essenziali per il
collegamento in sicurezza dei vari livelli di cantiere, siano
esse autonome oppure inserite in altre strutture (ponteg-
gi, attrezzature, ecc.). In quanto mezzi posti in un luogo
di lavoro, le scale vengono attentamente disciplinate dal
D.Lgs. 81/08, art. 113
, che le distingue in:
– fisse a gradini;
– a pioli (di altezza > 5 metri);
– mobili o portatili.
Le loro dimensioni, proporzioni e stabilità devono esse-
re accuratamente progettate (o certificate nel caso delle
scale portatili) al fine di garantire la massima sicurezza
ai lavoratori.
Le scale fisse
In cantiere sono
scale fisse
soprattutto quelle realizzate in
fase di costruzione dell’edificio che, adeguatamente pro-
tette con balaustre provvisorie in ferro o in legno, consen-
tono ai lavoratori di muoversi in sicurezza fra i diversi pia-
ni del fabbricato (
figura 1
).
Le
scale “al grezzo”
, in genere realizzate in c.a., posso-
no prevedere soltanto la soletta inclinata, cui andranno
chiodate delle tavole per realizzare i “gradini” di passag-
gio delle maestranze, oppure col getto della soletta pos-
sono essere realizzati anche i gradini. In questo secondo
caso occorrerà predisporre solo i parapetti e i fermapiedi.
Quando le scale fisse sono delimitate da entrambi i lati
da pareti occorre inserire almeno un corrimano (
figura 2
).
Se le scale fisse sono
a pioli
, in acciaio e di altezza supe-
riore a 5 m, oppure poste in verticale o con inclinazione
superiore a 75°, devono essere chiuse in una solida gab-
bia metallica a protezione dei lavoratori dalle cadute verso
l’esterno (art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08). La gabbia
deve essere prevista a partire dai 2,50 m dal pavimento e
non deve essere lontana dai pioli più di 60 cm. I pioli de-
vono distare 15 cm dalla parete di ancoraggio della scala.
Questo tipo di scale è tipicamente utilizzato nei passaggi
a tetto oppure per salire su manufatti industriali (cisterne,
silos, ecc.).
Se non è possibile costruire la gabbia occorre predisporre
altri mezzi per evitare cadute per altezze superiori a 1 m.
Le scale portatili
Le
scale portatili
o “
a mano
” vengono utilizzate in can-
tiere per moltissimi scopi e da operatori diversi; ciascun
operatore è responsabile della propria attrezzatura e deve
vietarne l’utilizzo ad altri per funzioni non previste dalla
garanzia specifica e dalle istruzioni (che di solito si tro-
vano incollate sul bordo della scala stessa). Devono esse-
re marcate CE in quanto “attrezzatura di lavoro” (D.Lgs.
235/03) (
tabella 1
), essere costruite con materiale adatto
alle condizioni di impiego e avere montanti con base an-
tisdrucciolevole e ganci di tenuta, ove necessari (art. 113,
comma 3 del D.Lgs. 81/08). È vietato l’uso di scale in legno
se i pioli non hanno un’adeguata stabilità, un regolare fis-
saggio ai montanti (con tiranti intermedi se più alte di 4 m)
o se sono stati riparati o adattati nel tempo.
L’appoggio corretto di una scala a una parete non può
prescindere da una giusta inclinazione della scala stessa
rispetto al piano verticale (
figura 3A
).
Le
scale composte da due o più elementi
tra loro collegati
(anche dette “
trasformabili
”) presentano ulteriori limiti:
– oltre gli 8 m devono avere un rompitratta per ridurre la
freccia di inflessione;
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Le scale
Figura 1 IMPARA DAGLI ERRORI
Scala fissa in c.a. priva di
balaustra di protezione.
Figura 2
Approntamenti per la protezione delle scale in muratura
durante il cantiere.