MODULO 6
I Dispositivi di Protezione Collettiva
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Contenuti minimi del PiMUS
I contenuti del PiMUS sono stati disciplinati dalla
Circolare 25 del Ministero del Lavoro, del 13
settembre 2006, allo scopo di scongiurare l’uso di
documentazioni “fotocopia”, come quelle che spesso
avevano accompagnato i ponteggi, senza che nessuno
ne esaminasse realmente la sostanza o l’aderenza allo
specifico cantiere.
La Circolare 25/06 è poi stata integrata nel D.Lgs. 81/08
come
Allegato XXII
(
tabella 1
).
In particolare il PiMUS deve contenere:
a) l’identificazione del cantiere;
b) l’identificazione dell’impresa addetta a montaggio,
trasformazione e smontaggio;
c) l’identificazione del personale addetto al montaggio;
d) la descrizione del contesto ambientale in cui andrà
montato il ponteggio;
e) il/i tipo/i di ponteggio/i da montare (marca, ecc.);
f) l’analisi del progetto esecutivo (ove necessario);
g) le indicazioni e gli schemi di montaggio riportati nel
Libretto del produttore;
h) l’analisi delle indicazioni contenute nel POS
dell’impresa e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
PSC (se presente) e la definizione dei dispositivi di
protezione da adottare.
Tabella 1
ALLEGATO XXII D.Lgs. 81/08
CONTENUTI MINIMI DEL PiMUS
1. Dati identificativi del luogo di lavoro.
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio.
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio.
4. Identificazione del ponteggio.
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del Progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132;
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1,
sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto.
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“Piano di applicazione generalizzata”):
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di
appoggio, ecc.);
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distan-
za tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con espli-
cito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e ai relativi punti di ancoraggio;
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
installazione e uso;
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117;
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descri-
zione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“Istruzioni
e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da
schemi, disegni e foto.
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio.
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei
ponteggi metallici fissi).