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MODULO 6
I Dispositivi di Protezione Collettiva
170
lezione
4
Il
D.Lgs. 235/03
(entrato in vigore il 19 luglio del 2005)
ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 626/94, introducendo
l’obbligo, per chi utilizza i ponteggi, di dotarsi di
un elaborato specifico che ne esamini il progetto, le
condizioni di rischio e i dispositivi di protezione da
adottare nella costruzione e nel loro utilizzo.
In precedenza il D.P.R. 164/56 (oggi abrogato) al Capo V
disciplinava l’uso dei ponteggi e stabiliva che:
– si possono impiegare esclusivamente ponteggi la cui
costruzione, commercializzazione e l’impiego sono stati
autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive (cioè
ponteggi dotati di Libretto);
– i ponteggi devono essere montati secondo gli schemi
tipo riportati nel Libretto;
– il montaggio deve avvenire sulla base di un disegno
esecutivo del ponteggio, sottoscritto dal Responsabile di
cantiere;
– quando non possono essere seguiti gli schemi tipo
del Libretto occorre incaricare un tecnico abilitato, che
redigerà il progetto del ponteggio (allegando i calcoli e il
disegno esecutivo).
L’entrata in vigore del D.Lgs. 235/03 non ha stravolto le
disposizioni esistenti ma ha stabilito l’obbligo per l’im-
presa di redigere un
Piano di Montaggio, manutenzione,
trasformazione, Uso e Smontaggio dei ponteggi
, comu-
nemente detto
PiMUS
, e di formare in modo adeguato
il personale preposto a sorveglianza, montaggio, smon-
taggio e trasformazione del ponteggio stesso. Esistono,
infatti, precise indicazioni sulla
formazione richiesta agli
operatori
del settore.
Tutti i ponteggi metallici devono essere montati e smon-
tati da personale specializzato e addestrato per tale man-
sione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/08, in
particolare gli artt. 113-140 e l’Allegato XVI (
figura 1
).
La redazione del PiMUS
Il PiMUS viene redatto da un tecnico commissionato
dalla ditta che fornisce e monta il ponteggio, la quale
in molti casi non coincide con il l’impresa incaricata dei
lavori edili. Molte imprese preferiscono infatti noleggiare
il ponteggio, subappaltando il suo montaggio, quando
sia necessario per eseguire i lavori in quota nel proprio
cantiere.
Come tutti i piani destinati al cantiere è auspicabile che
anche il PiMUS sia esecutivo e di facile lettura, infatti non
si tratta di un piano di analisi dei rischi, bensì di un piano
di carattere soprattutto
operativo
. Il PiMUS deve spiegare
come realizzare in sicurezza il ponteggio fornendo indi-
cazioni comprensibili al personale addetto al montaggio,
questo
prima
che il ponteggio venga realizzato. Nel caso
in cui il ponteggio debba subire modifiche durante le fasi
di cantiere, il piano deve contenere anche tutte le varianti,
con le specifiche istruzioni per gli operatori.
Il PiMUS deve essere predisposto per qualsiasi ponteggio
metallico fisso, dotato di Libretto Ministeriale, indipen-
dentemente dalle sue dimensioni e dalla condizione che
lo stesso ponteggio necessiti o meno del progetto (calcolo
e disegno esecutivo).
Se in cantiere ci sono due ponteggi diversi occorrono due
PiMUS, se invece in cantiere lavorano più imprese edili,
ma il ponteggio rimane invariato, servirà un solo PiMUS,
firmato per presa visione da tutti i datori di lavoro delle
imprese operanti.
Il PiMUS deve essere redatto anche nei casi in cui
si realizzano impalcature o altre opere provvisionali
con elementi di ponteggi metallici fissi, non è invece
necessario per l’utilizzo di ponteggi su ruote (trabattelli)
o ponti su cavalletti.
Prima della redazione del PiMUS l’appaltatore, cioè la
ditta che monterà il ponteggio, deve verificare:
– il
progetto architettonico esecutivo
, in particolare la
conformazione dell’edificio (balconi, sbalzi, ecc.), il suo
sviluppo in pianta, la sua altezza, ecc.;
– eventuali
necessità particolari
date dalla presenza
di condizioni non standard, come la necessità di
sovraccarichi particolari (ad es. per depositarvi materiali
o installarvi attrezzature) o di usi non comuni (appendere
cartelloni pubblicitari, fare da puntellatura in operazioni
di demolizione, ecc.);
– le indicazioni contenute nel PSC in merito alle
opere
accessorie per la sicurezza
correlate al ponteggio (mantovane
supplementari per la protezione di determinate zone di
lavoro, posizione e numero delle scale di accesso, ecc.)
– il
programma di allestimento del cantiere
, spazi disponibili,
modifiche richieste in fase di costruzione, ecc.;
– il
contesto
dove il ponteggio verrà installato, il tipo
di terreno, lo spazio necessario, la presenza di traffico
veicolare e di linee elettriche aeree, ecc.
La raccolta di queste notizie, in larga misura già presenti
nel PSC, deve essere seguita da un sopralluogo al
cantiere per verificare, sulla base dell’esperienza pregressa
dell’appaltatore, se qualcosa è stato dimenticato.
Una volta elaborate tutte le informazioni occorre scegliere
il ponteggio migliore per l’esecuzione dei lavori, oppure
valutare in che modo è possibile utilizzare al meglio
quello che si ha già in dotazione.
Il PiMUS deve essere redatto da una
persona competente
,
incaricata dal titolare della ditta che fornisce e monta il
ponteggio. Per la predisposizione del piano è necessario
avere maturato esperienza nel campo dei ponteggi e avere
nozioni di sicurezza sul lavoro.
Il PIMUS