DA COMPILARE
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QUADERNO DELLE COMPETENZE
DOCUMENTO
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Si allegano i verbali di visita in cantiere nei quali il sottoscritto CSE ha evidenziato più volte i comportamenti inadeguati
della ditta medesima.
Restando in attesa di risposta,
il sottoscritto Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
geom. Marco Castiglioni
Firenze, lì 16 settembre 2010
Allegati:
– Verbale di sopralluogo in cantiere del 28.07.2010
– Comunicazione di inadempienza del 10.08.2010
La richiesta di allontanamento dal cantiere di una ditta o di un lavoratore autonomo è forse il provvedimento più grave che può attuare un Coordinatore o un
Responsabile dei Lavori.
La necessità di allontanare un’impresa o un lavoratore autonomo inadempiente è di solito preceduta da una serie di comunicazioni da parte del CSE, del RL o
del Committente, con le quali vengono contestati i comportamenti non conformi oppure sospese le lavorazioni critiche (in attesa di ripristino delle condizioni di
sicurezza).
Se una ditta, a fronte di segnalazioni puntuali, continua a creare condizioni di rischio per la sicurezza dei propri lavoratori e di altri, diventa vincolante per il Re-
sponsabile dei Lavori, onde evitare che avvengano incidenti, cambiare impresa.
In mancanza di comportamenti che creino un rischio immediato per la sicurezza (per cui non si applica l’art. 92, comma 1, lettera f), il CSE può solo sollecitare
l’intervento di allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo da parte del Committente e questi può rifiutarsi.
Purtroppo capita talvolta che i comportamenti pericolosi vengano segnalati dal CSE sul Giornale dei Lavori e ripetutamente notificati senza che la ditta inadempien-
te venga allontanata perché ciò implicherebbe l’interruzione della lavorazione svolta da quella impresa (con un allungamento dei tempi di realizzazione), la scelta
di una nuova impresa (con nuovo capitolato ed estimo dei lavori), la comunicazione della nuova ditta al Comune (con gli allegati di legge), all’AUSL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro (attraverso un aggiornamento della Notifica Preliminare).
In questi casi il CSE applica la seconda parte dell’art. 92.
Indicazioni per la compilazione
D.Lgs. 81/08, art. 92 "Obblighi del Coordinatore per l’esecu-
zione dei lavori", comma 1, lettera e)
Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazio-
ne, il Coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla
Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro terri-
torialmente competenti.
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