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Il diritto e le norme giuridiche
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Glossario IT-EN
sono
si dividono in
generali
prescrittive
astratte
obbligatorie
sanzionatorie
Le norme giuridiche
Le norme sanzionatorie hanno tutte la medesima struttura logica: se
si verifica una
violazione di una data norma prescrittiva, allora
si deve punire in un determinato
modo l’autore della violazione. Si ha dunque una norma così costituita:
se è
a
(la vio-
lazione) allora deve essere
b
(la sanzione).
Esempio
Se
Luigi uccide volontariamente un uomo (violazione), allora deve essere puni-
to con la reclusione per un certo numero di anni (sanzione); se Marco reca un danno
ingiusto a Giovanni (violazione), allora deve essere condannato a risarcirlo (sanzione).
Se non fossero previste le norme sanzionatorie, le norme prescrittive sarebbero dei
puri e semplici auspici, manifestazioni di desiderio, e sarebbero dunque prive di
for-
za obbligatoria
. Il diritto può essere obbligatorio solo se alle norme prescrittive si ac-
compagnano quelle sanzionatorie. Sono evidenti, quindi, l’importanza e la necessità
di questo secondo tipo di norme giuridiche.
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L’obbligatorietà del diritto
Le norme giuridiche non avrebbero alcun valore se le sanzioni che esse prevedono
non potessero essere
imposte con l’uso della forza
, cioè con la
coercizione
. Il sogget-
to che ha violato la norma viene cioè
costretto
a subire la sanzione. La coercizione è
il momento in cui le norme giuridiche “passano al contrattacco”, annullando ogni
contraria volontà del soggetto.
La
coercibilità
(cioè la possibilità che i singoli siano costretti a subire materialmente
le conseguenze negative previste per il caso di violazione del diritto) costituisce dun-
que una caratteristica delle norme giuridiche, una
garanzia
senza la quale esse non
sarebbero altro che parole inutili.
Esempio
Francesco ha rapinato una banca e viene condannato a una pena detentiva.
Siccome è improbabile che si presenti spontaneamente in carcere, la polizia ce lo
condurrà con la forza.
Andrea, richiestissimo tecnico informatico, si è impegnato a rinnovare completa-
mente i sistemi informatici di una nota impresa commerciale, ma non esegue in al-
cun modo la prestazione. Potrà perciò essere condannato dal giudice a risarcire il
danno, cioè a pagare all’impresa una somma che compensi le perdite subite e i
mancati guadagni. A questo punto, potrà spontaneamente versare la somma stabili-
ta. Ma se non lo fa, il diritto prevede delle misure coercitive: alcuni beni di Andrea
verranno venduti a cura del Tribunale e la somma ricavata servirà per risarcire il
danno (si veda l’art. 2740 c.c.).
Necessità
delle norme
sanzionatorie
La coercizione