MODULO 6
I Dispositivi di Protezione Collettiva
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lezione
I ponteggi autosollevanti
I
ponteggi autosollevanti
sono sistemi abbastanza diffusi
(dagli anni ’80) che permettono di comporre un comples-
so di elevatori, piattaforme di lavoro e di percorsi in quota.
I ponteggi autosollevanti sono sostenuti da telai metallici
ancorati a una struttura solida (ad esempio un edificio esi-
stente) in modo puntiforme ma lungo tutto il loro svilup-
po; si suddividono in due grandi categorie:
– piattaforme installate su telaio
(o
monocolonna
), cioè
con un solo montante lungo il quale si muove vertical-
mente il ponteggio.
– ponteggi
autosollevanti a due montanti
(o
bicolonna
),
che si muovono verticalmente, ancorati a due guide o co-
lonne di struttura reticolare o con funzionamento telesco-
pico (
figura 1
);
A livello normativo non sono considerati veri e propri
ponteggi, bensì “macchine” (UNI EN 1495) e la formazio-
ne prevista per gli addetti che utilizzano queste attrezzatu-
re è quella prevista dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08, a cura del
datore di lavoro.
Dato il costo di queste apparecchiature è sempre consiglia-
bile che la loro installazione e manutenzione sia effettua-
ta da personale realmente esperto e sotto la sorveglianza
di un preposto (art. 123 del D.Lgs. 81/08). In genere chi
produce o noleggia i ponteggi autosollevanti è anche in
grado di fornire personale tecnico specializzato per il loro
montaggio.
I ponteggi movibili
I
ponteggi movibili
(definiti anche “
ponti a torre su
ruote
” o “
trabattelli
”) sono ponteggi realizzati con una
struttura metallica (detta “castello”) che può raggiunge-
re anche i 15 metri di altezza e può essere suddivisa in
impalcati intermedi a diverse altezze (
figura 2
). L’utilizzo
dei ponteggi movibili è molto frequente quando la quo-
ta da raggiungere e la durata dei lavori non renderebbero
conveniente il montaggio di un vero e proprio ponteggio,
tuttavia deve essere limitato a lavori di breve entità (im-
biancature, piccole manutenzioni, ecc.) perché la stabilità
dei trabattelli non è assicurata contemporaneamente alla
mobilità.
I ponteggimovibili (art. 140del D.Lgs. 81/08) devono avere
base ampia
in modo da resistere al rischio di ribaltamento
dovuto ai carichi e alle oscillazioni per spostamenti o a
colpi di vento. Non occorre redigere il PiMUS, in quanto il
Ministero del Lavoro considera in questo caso sufficiente
“il riferimento al rispetto delle istruzioni obbligatorie
fornite dal fabbricante, eventualmente completate nel
POS da informazioni relative alla specifica realizzazione”
(Circolare n. 30 del 3 novembre 2006). Il Libretto illustra,
infatti, le modalità corrette per l’allestimento e l’utilizzo
del ponteggio su ruote e riporta i controlli periodici da
effettuare sui singoli elementi costituenti; inoltre, nel
Libretto sono indicati i rischi connessi all’uso e le misure
di prevenzione e i DPI da adottare.
I ponti su ruote in commercio sono fra loro simili, in
acciaio
o in
alluminio
, e come i ponteggi fissi a torre
possono avere impalcati in
legno
o in
metallo
. Il loro
montaggio, soprattutto quando i piani di lavoro si trovano
ad
altezza > 2 m
, richiede procedure in sicurezza e l’uso
di
DPI anticaduta
.
I ponti su ruote
devono essere ancorati
alla costruzione
almeno ogni 2 piani; è ammessa una deroga a tale obbligo
per i ponti su ruote a torre conformi all’
Allegato XXIII
,
cioè (solo per ponti comunque marcati CE) se:
a) il ponte su ruote a torre è costruito conformemente alla
norma tecnica
UNI EN 1004
“Torri mobili di accesso e di
lavoro costituite da elementi prefabbricati”
(si noti che se
il piano di calpestio è < 2,5 m o > 12 m all’interno degli
edifici oppure se il ponte è > 8 m all’esterno, la norma
UNI EN 1004 non è applicabile);
b) il costruttore ha fornito una
certificazione delle prove
di rigidezza
, di cui all’appendice A della norma UNI EN
1004, emessa da un laboratorio ufficialmente riconosciuto
dal proprio Paese;
c) all’interno (cioè in assenza di vento) l’altezza del ponte
su ruote è
< 12 m
oppure, all’esterno, l’altezza del ponte
è
< 8 m
(i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici
devono comunque, ove possibile, essere fissati all’edificio
o altra struttura).
Le principali regole per l’utilizzo di un ponteggio movibile
sono riassumibili
in:
– non superare le
altezze massime
previste dal Libret-
to di istruzioni o
dalla targa posta
sul ponte stesso,
senza l’aggiunta di
sovrastrutture (co-
me ponti su caval-
letti, scale, ecc.);
– verificare la
verti-
calità
dei montanti
del ponte tramite
livella o pendolino;
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I ponteggi autosollevanti,
movibili e su cavalletti
Figura 1
Ponteggio
autosollevante
bicolonna.