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DA COMPILARE
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QUADERNO DELLE COMPETENZE
DOCUMENTO
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Nei casi in cui il CSE rilevi difformità che non possono essere immediatamente risolte, tutte le lavorazioni che riguardano quell’elemento di rischio devono essere
immediatamente interrotte fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Un esempio tipico è quello delle opere provvisionali: se un ponteggio non ha il parapetto o è mal eseguito, nessuno (di nessuna impresa) potrà salirvi fino a quando
questo non verrà sistemato. Se l’operazione può essere svolta immediatamente il CSE può attendere il ripristino e verbalizzare sul proprio registro l’intervento, se
mancano i mezzi per poter adeguare sul momento la struttura occorre compilare una Notifica di sospensione dell’uso di quel ponteggio, che ne impedirà l’utilizzo
fino a quando non sarà nuovamente rimesso in sicurezza.
Nei casi in cui le contestazioni siano effettuate nei confronti di un’impresa in subappalto la comunicazione dovrà essere inviata anche all’impresa affidataria, ai
sensi dell’art. 97, come modificato dal D.Lgs. 106/09.
Indicazioni per la compilazione
D.Lgs. 81/08, art. 97 "Obblighi del datore di lavoro dell’im-
presa affidataria"
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
La Notifica di sospensione dei lavori non è necessariamente un’interruzione del cantiere ma serve a evitare che i lavoratori siano esposti a un determinato rischio
per la propria salute e sicurezza. In caso di controlli ispettivi o, ancora peggio, in caso di incidente, il CSE che abbia segnalato a verbale il rischio ma non abbia
interrotto l’attività, sincerandosi del ripristino della sicurezza, verrà sanzionato.
La sospensione dei lavori può essere chiesta dal Committente (o dal suo RL) oppure dal CSE se si tratta di un atto necessario a impedire un pericolo grave e immi-
nente.
D.Lgs. 81/08, art. 92 "Obblighi del Coordinatore per l’esecu-
zione dei lavori", comma 1, lettera f)
[Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori] sospende, in caso di pericolo grave
e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Una volta accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza il CSE segnalerà sul Giornale dei Lavori la ripresa dei lavori oppure predisporrà un apposito documento
con il quale la autorizza (vedi esempio di seguito).
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PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI
(art. 92, comma 1 lett. f), D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)
Spett.le Impresa/Lavoratore autonomo ........................................................
p.c. Spett.le
(Committente) ....................................................................
p.c. Egr.
Direttore dei Lavori .............................................................
In relazione all’ordine di sospensione delle lavorazioni n. ...... in data .................... , e a seguito del sopralluogo di
verifica effettuato in data ...................... , il sottoscritto Coordinatore per l’esecuzione ................................................. ,
avendo riscontrato l’attuazione degli adeguamenti richiesti e accertata la rimozione delle carenze precedentemente
rilevate,
AUTORIZZA la ripresa delle lavorazioni sospese.
Distinti saluti.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ...............................................................
............................ , lì ..............................