DA COMPILARE
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QUADERNO DELLE COMPETENZE
DOCUMENTO
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Trattandosi di maestranze per le quali sono già state fatte altre contestazioni inmateria di sicurezza alla data del 28.07.2010
sul Giornale dei Lavori, formalizzate con lettera del 28.07.2010 all’impresa oppure di inosservanze per le quali sono già
state fatte le relative contestazioni con lettera del ............... [
eventualmente allegata
], con la quale è stato trasmesso il verbale
di visita per il coordinamento e controllo in cantiere,
il sottoscritto
propone
al Committente/Responsabile dei Lavori di disporre:
– l’ammonimento formale dell’impresa e il rientro della stessa in cantiere solo al ripristino del quadro di cui al punto 2 e
con le necessarie attrezzature e DPI di legge;
– la sospensione dei lavori interessati;
(oppure)
– l’allontanamento dal cantiere dell’impresa (lavoratore autonomo) .......................................................................
(oppure)
– la risoluzione del contratto.
Distinti saluti.
Firenze, lì 10 agosto 2010
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
geom. Marco Castiglioni
Per la buona pianificazione dei lavori e per dare tutte le necessarie indicazioni alle imprese, soprattutto se durante i sopralluoghi si sono rilevate delle difformità,
sono fondamentali periodiche riunioni di coordinamento. I verbali di queste riunioni non esimono il Coordinatore per la sicurezza, la Direzione Lavori, la Commit-
tenza o il Responsabile dei Lavori dai propri obblighi di valutazione, di supervisione e di censura dei comportamenti che sono tenuti dalle imprese. Tuttavia, la
possibilità di disporre di segnalazioni puntuali rende più agevole intervenire nei confronti di imprese o artigiani che mettono a rischio se stessi o gli altri lavoratori
(anche eventualmente prevedendo il loro allontanamento).
In alcuni casi il CSE può addirittura ritenere opportuno indicare nel Giornale dei Lavori e a margine del proprio Piano la presenza di comportamenti errati da parte
delle imprese o dei lavoratori o piccole difformità, anche se immediatamente corretti al momento della segnalazione: la verbalizzazione del CSE serve solo a
scongiurare che tale evento si ripeta.
La Comunicazione di inadempienza e il Verbale di sospensione possono essere redatti dal Committente (o dal Responsabile dei Lavori per lui) oppure dal CSE (oltre
che dagli organi di vigilanza), a seconda di quale di queste figure ha accertato la violazione.
Mentre il Committente (o il suo RL) ha sempre la facoltà di iniziare o interrompere un cantiere, il CSE deve inviare il proprio verbale di accertamento dei fatti
immediatamente alle imprese e poi alla committenza (o al RL) affinché siano loro ad adottare i provvedimenti del caso. Le uniche sospensioni che può chiedere
direttamente il CSE sono quelle che servono a evitare un pericolo grave e imminente.
Indicazioni per la compilazione
Nei casi in cui le contestazioni siano effettuate nei confronti di un’impresa in subappalto la Comunicazione deve essere inviata anche all’impresa affidataria ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09.
D.Lgs. 81/08, art. 97 "Obblighi del datore di lavoro dell’im-
presa affidataria"
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
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D.Lgs. 81/08, art. 92 "Obblighi del Coordinatore per l’esecu-
zione dei lavori", comma 1, lettera e)
[Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori] segnala al Committente o al Respon-
sabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori auto-
nomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97
comma 1, e alle prescrizioni del Piano di cui all’art. 100 ove previsto, e propone
la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori auto-
nomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente
o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla se-
gnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione
dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.