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Indicazioni per la compilazione
Prima di dare avvio a un cantiere edile è necessario
per legge, pena una sanzione, trasmettere all’Am-
ministrazione Comunale la Comunicazione di inizio
lavori.
Per inviare la Comunicazione si può utilizzare il
modello facsimile predisposto dal Comune, oppure
utilizzare un proprio modello, che riporti tutti i con-
tenuti minimi di legge.
La Comunicazione consiste nella trasmissione dei
dati caratteristici del cantiere stesso, e precisamen-
te deve contenere quanto indicato di seguito.
1) Devono essere precisati i dati anagrafici e il re-
capito del titolare dell’atto amministrativo, sia per-
sona fisica sia rappresentante di società, che ha
autorizzato i lavori. Può trattarsi di un Permesso di
Costruire (P.C.) oppure di una Dichiarazione di Inizio
Attività (DIA), con i dati relativi alla residenza o al
domicilio del titolare e il suo Codice Fiscale, nonché
il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email.
2) Nel caso di un Permesso di Costruire deve essere
riportato nella Comunicazione il numero del per-
messo stesso, il numero di protocollo della pratica
e le date di rilascio.
Nel caso di una DIA, la presentazione della pratica
può essere considerata anche Comunicazione di
inizio lavori, i quali tuttavia possono iniziare non
prima di 30 giorni dal protocollo della DIA stessa.
Infatti, 30 giorni sono considerati il tempo necessa-
rio per l’eventuale comunicazione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale del diniego della DIA, per
la richiesta della sua integrazione con ulteriore
specifica documentazione illustrativa dei lavori che
si intendono svolgere oppure per la richiesta di so-
spensione da parte di soggetti terzi eventualmente
coinvolti (altri cittadini, vicini di casa, ecc.).
Attenzione: alcuni Comuni richiedono la presenta-
zione della Comunicazione di inizio lavori trascorsi
i 30 giorni dalla presentazione della DIA, in parti-
colare nel caso di Amministrazioni Pubbliche che
consentono l’invio in modo differito della documen-
tazione minima che accompagna la DIA. Questo tipo
di prassi (a volte detto “superDIA”) va incontro alle
necessità del Progettista che deve attendere pareri
di conformità da altri enti competenti (VVF, AUSL,
ecc.) e che può così svolgere queste attività in pa-
rallelo ai controlli (30 giorni) previsti dalla DIA. In
mancanza degli allegati minimi, l’inizio lavori non
può essere concesso alla scadenza dei termini della
DIA (30 giorni) ma solo alla data di consegna dell’ul-
timo allegato utile.
3) È importante specificare il nome dei responsabili
del progetto e del cantiere, in particolare del Diret-
tore dei Lavori della parte architettonica poiché è
colui che si fa garante della realizzazione dell’in-
tervento come da progetto e che quindi risponde
civilmente e penalmente, assieme alla proprietà, di
eventuali abusi edilizi.
Nella Comunicazione di inizio lavori non sempre
occorre comunicare i nominativi degli eventuali
Progettisti e Direttori dei Lavori degli impianti e
delle strutture che sono comunque indicati nelle
relazioni e asseverazioni previste all’interno della
pratica edilizia (P.C. o DIA), ciascuno con le proprie
responsabilità civili e penali.
4) Devono essere indicati gli estremi della ditta che
esegue i lavori: nome, indirizzo, Codice Fiscale o
Partita IVA.
La documentazione attestante la situazione di re-
golarità contributiva dell’azienda e la sua iscrizione
alle associazioni di categoria deve essere allegata
alla Comunicazione di inizio lavori di un Permesso di
Costruire, mentre in caso di DIA (o di superDIA) deve
essere allegata entro l’inizio dei lavori (anche se al-
cuni Comuni la chiedono obbligatoriamente all’atto
del deposito della DIA).
5) Devono essere riportate in calce, in originale, le
firme del Committente, del Direttore dei Lavori e del
legale rappresentante della/e ditta/e incaricata/e.
6) Il numero di protocollo di ricevimento della prati-
ca, rilasciato dal Comune, e la data di presentazione
sono i dati ufficiali di riferimento per stabilire la
durata dei lavori. I lavori inerenti a un Permesso di
Costruire devono iniziare entro un anno dal rilascio
del permesso, pena la decadenza dello stesso, con
la necessità di ripresentare tutta la pratica. In caso
di DIA i lavori non possono iniziare prima di 30 gior-
ni dalla data di presentazione, data ufficializzata dal
protocollo del Comune di ricevimento della pratica
stessa, o dopo un anno da tale data.
DA COMPILARE
¬
QUADERNO DELLE COMPETENZE
DOCUMENTO
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Alla presente Comunicazione di inizio lavori si allega la seguente documentazione:
– Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
– Copia della Notifica Preliminare trasmessa alla AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro come da art. 99 del D.Lgs.
81/08
[qualora dovuta]
;
– ricevuta di pagamento della prima rata del costo di costruzione e fideiussione
[qualora dovute]
;
– elaborati di progetto, in particolare
[ogni Amministrazione ha una propria lista di elaborati minimi da presentare il cui numero
e complessità è in rapporto alla tipologia dell’opera da realizzare]
:
– elaborati progettuali grafici e tecnici (architettonici, degli impianti ai sensi del D.M. 37/08, delle strutture e antisismici,
del risparmio energetico, ecc.);
– scheda tecnica e relazione tecnica descrittiva;
– documentazione fotografica;
– stralcio di PRG/PSC e schede catastali;
– parere preventivo di Commissione Qualità, AUSL, ARPA, VVF, Soprintendenza, ecc.;
– documentazione D.Lgs. 4/08 circa le rocce e terre da scavo;
– autorizzazione di Provincia, Regione, ANAS, Consorzio di Bonifica, allo scarico delle acque reflue, alle emissioni in
atmosfera, ecc.
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