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C
reme dimagranti miracolose; tariffe
molto convenienti per i telefonini
di ul t ima generazione diet ro le
quali si nasconde l ’obbligo di effettuare un
consumo minimo mensile; bevande spacciate per
analcoliche che tali non sono perché contengono
una percentuale di alcool; indicazioni di prezzi che non
comprendono oneri o spese accessorie (spese di consegna,
scatti alla risposta); metodi “infallibili” che aumentano le probabilità
di vincita nei giochi a estrazione:
tutti i messaggi pubblicitari poco
trasparenti, incompleti o ingannevoli sono potenzialmente “dannosi”
.
Dannosi per i consumatori
, che possono essere indotti a tenere
comportamenti o ad assumere decisioni di acquisto che altrimenti
non prenderebbero, e
dannosi per gli imprenditori concorrenti
,
che possono essere indebitamente svantaggiati da campagne
pubblicitarie scorrette, che, diffondendo informazioni non
rispondenti al vero, “falsano” il gioco della concorrenza.
270
Sezione E
L’azienda
I MESSAGGI PUBBLICITARI
E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE
attualità&diritto
Dal la tutela del concorrente al la tutela del cl iente
Nell’impostazione originaria
del
codice civile
il
consumatore è tutelato
solo in modo indiretto: la
pubblicità ingannevole
viene infatti sanzionata
come atto di
concorrenza sleale,
solo su iniziativa di un
imprenditore concorrente,
che da quella pubblicità è
danneggiato
1942
Una prima forma di tutela
diretta del consumatore si ha
con l’emanazione del
codice di
autodisciplina pubblicitaria
.
Esso prevede l’istituzione
di un organismo di giustizia
privata (il
Giurì
) al quale può
rivolgersi chiunque ritenga di
subire un pregiudizio da una
comunicazione commerciale.
Questo sistema ha tuttavia
due grandi limiti: il codice
vincola solo le imprese che lo
sottoscrivono e le pronunce del
Giurì non hanno lo stesso effetto
di una sentenza resa da un
giudice
La repressione della
pubblicità ingannevole
viene affi data a un organo
statale (l’
Autorità garante
della concorrenza e del
mercato-AGCM
, meglio
nota come Antitrust) al quale
può rivolgersi qualsiasi
interessato (imprenditori
concorrenti, consumatori o
loro associazioni) chiedendo
che cessi la diffusione del
messaggio
LE
TAPPE
1966
1992