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Sezione B
Le società di persone
Al di là del vincolo stabilito per legge, si deve tuttavia osservare che la scelta
del tipo di società dipende in larga misura dalla
capacità economica
dei contra-
enti: quando questa non è elevata, viene scelta normalmente una società di per-
sone; quando invece il capitale di cui i contraenti possono disporre ha una certa
consistenza, si sceglie una società di capitali. Di conseguenza, mentre le società
di persone operano in una sfera non troppo elevata del mondo degli affari, nella
sfera più elevata di questo mondo operano soltanto società di capitali.
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Le società di comodo
Abbiamo detto che la società è normalmente uno strumento per l’esercizio in forma
collettiva di un’impresa. Occorre tuttavia ora precisare che, di fatto, le società
vengono talvolta costituite con scopi reali diversi da quello dell’esercizio in co-
mune di attività imprenditoriali. Vi sono infatti società costituite al solo scopo di
intestare a esse determinati beni, come per esempio un immobile o un pacchetto
azionario, e ottenere così vantaggi soprattutto fiscali, ai quali faremo cenno più
avanti.
Si ha allora il fenomeno delle società di comodo. Si può dire in generale che
esse sono società che formalmente figurano costituite per l’esercizio di attività
economiche, ma di fatto non svolgono nessuna attività. Infatti tali società vengono
costituite al solo scopo di conferire in esse determinati beni, occultando così –
dietro lo schermo della società – la proprietà reale dei beni stessi, e poter usufru-
ire di un trattamento più favorevole nei rapporti col fisco.
Società di comodo
Le società artigiane
Gli artt. 3
c. 2 e 3 e 5 c. 3 della legge 443/1985
sull’artigianato (modificati da ultimo dall’art. 13 della l.
57/2001) prevedono la possibilità di costituire società
che abbiano per oggetto attività artigianali. Queste so-
cietà possono iscriversi all’albo delle imprese artigiane,
fruendo dei vantaggi dei quali abbiamo già parlato a
proposito dell’artigiano (vedi
Approfondimento all’Unità
2, § 5
). Tuttavia, analogamente a quanto abbiamo visto
per l’imprenditore individuale artigiano, anche le società
artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane sono sog-
gette a fallimento se superano i limiti stabiliti dall’art. 1
l. fall. L’iscrizione di una società all’albo può avvenire a
queste condizioni:
a)
che si tratti di una società in nome collettivo o di una
cooperativa o di una società in accomandita semplice o
di una società a responsabilità limitata pluripersonale o
unipersonale;
b)
che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di
due soci, abbia i requisiti di artigiano, svolgendo in pre-
valenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo; tali requisiti devono essere posseduti pure
da tutti gli accomandatari dell’accomandita semplice e
dall’unico socio della società a responsabilità limitata
unipersonale. Per la società a responsabilità limitata plu-
ripersonale si richiede inoltre che i soci-artigiani deten-
gano la maggioranza del capitale sociale e degli organi
deliberanti della società. Infine, i soci accomandatari e
l’unico socio di una società a responsabilità limitata non
devono essere unici soci di un’altra società a responsa-
bilità limitata o soci in un’altra accomandita semplice;
c)
che nell’impresa gestita dalla società il lavoro abbia
una funzione preminente sul capitale e il numero comples-
sivo dei soci-artigiani e dei dipendenti della società non
superi i limiti fissati dall’art. 4 della legge sull’artigianato.