Disposizioni transitorie e finali
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
La storia
Il testo costituzionale si conclude con le diciotto disposizioni sopracitate definite «transitorie» e «finali».
Le disposizioni dal numero I al numero XI hanno esaurito la propria validità, in quanto si riferivano ad atti temporanei ormai espletati e i cui effetti, quindi, sono ormai terminati.
La norma XVIII si riferisce all’entrata in vigore della Costituzione ed ha carattere «finale».
Vi sono poi tre norme – XII, XIII, XIV – che esprimono una chiara condanna del regime fascista prevedendo alcune sanzioni per coloro che ne avevano fatto parte o lo avevano sostenuto apertamente (compresi i membri della casa reale italiana).
Fra queste, la più importante resta la XII che vieta la riorganizzazione – «sotto qualsiasi forma» – del partito fascista. Questa disposizione costituzionale fa riferimento al fascismo inteso come «fenomeno storicamente individuabile e determinabile» e ha come scopo quello di impedire la «riorganizzazione del partito fascista o di qualunque movimento che, pur con forma diversa, del partito fascista ricalchi le caratteristiche». Tuttavia, la dottrina non ha mai affrontato con chiarezza la materia e così la disposizione XII è aspramente criticata sia da quanti la ritengono riduttiva, sia da chi la ritiene ingiustificabile perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero…»).
La norma XII ha trovato applicazione nella legge 645 del 1952 che prevede le ipotesi di reato relative alla «riorganizzazione del disciolto partito fascista», all’«apologia di fascismo» e alle «manifestazioni fasciste».
La disposizione XIII è stata modificata con la legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002, che ha abrogato il primo e il secondo comma i quali vietavano ai membri della casa reale di esercitare il diritto di voto e di ricoprire cariche elettive o pubblici uffici nonché di entrare in territorio italiano. Resta valido il terzo comma che dispone l’avocazione a favore dello Stato dei beni della casa reale «esistenti nel territorio nazionale».
La disposizione XIV ha abolito la validità dei titoli nobiliari, che sono divenuti dei semplici «predicati» utilizzabili come parte del nome (ciò è valido, però, solamente per i titoli nobiliari concessi prima del 28 ottobre 1922, ovvero anteriori al regime fascista).