Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La storia

L’articolo venne approvato dopo un’animata discussione. Le proposte di soppressione dell’articolo furono numerose e alcuni deputati – come, per esempio, Giuseppe Codacci Pisanelli (Democrazia cristiana) e Orazio Condorelli (Blocco nazionale della libertà) – sostennero che la norma era «inutile» e «antigiuridica».
Tuttavia, l’articolo fu approvato grazie anche al voto favorevole del Gruppo democristiano a nome del quale l’on. Giovanni Gronchi affermò che – poiché la forma repubblicana dello Stato era stata decisa da un referendum popolare - «è evidente che, data l’origine attraverso la quale l’attuale forma dello Stato è nata e va consolidandosi, essa non potrebbe essere modificata che da una consultazione diretta fatta nella stessa forma attraverso la quale essa è sorta».

Il commento

La dottrina interpreta l’art. 139 utilizzando due letture: la prima ritiene che l’articolo riguardi il divieto a ristabilire un «principio dinastico» per la nomina del Capo dello Stato; la seconda – approvata anche dalla Corte costituzionale – sostiene che l’art. 139 «sancisce la non modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano» in quanto questo rappresenta «la naturale, conseguente strutturazione ed organizzazione del principio democratico».
La Corte costituzionale, in due diverse sentenze (1146/1988 e 366/1991), ha affermato: «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».