Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La storia
Approvando l’art. 138, l’Assemblea costituente volle evitare che la Carta costituzionale della Repubblica potesse essere stravolta da una serie di leggi ordinarie come era successo allo Statuto albertino durante il regime fascista. Per questa ragione, per le leggi costituzionali o di revisione costituzionale fu approvato un procedimento più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie.
Il procedimento è il seguente: una legge costituzionale deve essere approvata dalle due Camere per due volte successive a distanza di tre mesi l’una dall’altra; nel caso in cui nella seconda votazione venga raggiunta in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica.
Se, nella seconda votazione, la legge viene approvata semplicemente con una maggioranza assoluta (50% +1) viene pubblica in Gazzetta Ufficiale in modo tale da consentire l’avvio del possibile iter referendario (il referendum costituzionale può essere chiesto, entro tre mesi, da un quinto dei componenti di una Camera, da cinque Consiglio regionali o da cinquecentomila elettori).
Se il referendum viene effettivamente promosso, l’applicazione o il rigetto della legge dipendono dall’esito del referendum. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore.