Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Articolo 126
Con l’art. 126, l’Assemblea costituente volle indicare chiaramente i casi in cui era possibile sciogliere un Consiglio regionale: atti contrari alla Costituzione; gravi violazioni di legge; ragioni di sicurezza nazionale; non ottemperanza all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente; impossibilità di costituire l’amministrazione regionale.
Nel suo testo originario, l’art. 126 conteneva un comma (il secondo) che individuava alcune cause di scioglimento «interne»: le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e l’impossibilità di formare una maggioranza consiliare.
La storia
Con l’art. 126, l’Assemblea costituente volle indicare chiaramente i casi in cui era possibile sciogliere un Consiglio regionale: atti contrari alla Costituzione; gravi violazioni di legge; ragioni di sicurezza nazionale; non ottemperanza all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente; impossibilità di costituire l’amministrazione regionale.
Nel suo testo originario, l’art. 126 conteneva un comma (il secondo) che individuava alcune cause di scioglimento «interne»: le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e l’impossibilità di formare una maggioranza consiliare.