Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 126

Con l’art. 126, l’Assemblea costituente volle indicare chiaramente i casi in cui era possibile sciogliere un Consiglio regionale: atti contrari alla Costituzione; gravi violazioni di legge; ragioni di sicurezza nazionale; non ottemperanza all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente; impossibilità di costituire l’amministrazione regionale.
Nel suo testo originario, l’art. 126 conteneva un comma (il secondo) che individuava alcune cause di scioglimento «interne»: le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e l’impossibilità di formare una maggioranza consiliare.

La storia

Con l’art. 126, l’Assemblea costituente volle indicare chiaramente i casi in cui era possibile sciogliere un Consiglio regionale: atti contrari alla Costituzione; gravi violazioni di legge; ragioni di sicurezza nazionale; non ottemperanza all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente; impossibilità di costituire l’amministrazione regionale.
Nel suo testo originario, l’art. 126 conteneva un comma (il secondo) che individuava alcune cause di scioglimento «interne»: le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e l’impossibilità di formare una maggioranza consiliare.

Il commento

L’art. 126 – modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999 – regola l’eventuale scioglimento del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda gli atti contrari alla Costituzione, la dottrina sostiene che non è sufficiente l’approvazione di una legge incostituzionale per procedere allo scioglimento di un Consiglio regionale: per farlo si devono verificare delle vere e proprie attività anticostituzionali «intenzionali, gravi o reiterate» in grado di «turbare l’equilibrio generale dei rapporti fra lo Stato e una Regione».
Circa le gravi violazioni di legge, la dottrina sembra confermare che per procedere allo scioglimento i comportamenti illegittimo debbano avere carattere di «frequenza e intensità».
Infine, per quanto concerne le ragioni di sicurezza nazionale, la dottrina ritiene che l’ipotesi dello scioglimento potrebbe essere presa in considerazione in un caso-limite quale, per esempio, un atto volto a minare l’indivisibilità della Repubblica.