Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

La storia

L’art. 121 fu approvato senza discussione in quanto l’Assemblea fu concorde nel definire i tre organi di vertice delle Regioni: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta.

Il commento

L’art. 121 – modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999 –delinea l’organizzazione della Regione.
Va sottolineato un aspetto che riguarda la figura del Presidente della Regione: poiché questo è eletto a suffragio universale e diretto, i mezzi di informazione hanno iniziato a riferirsi alla massima carica regionale con l’appellativo di «governatore» (riferendosi alla figura prevista dall’ordinamento federale degli Stati Uniti d’America). Tale definizione, riferita al Presidente della Regione, è del tutto impropria e fuorviante: il termine «governatore» non è contemplato dalla Costituzione italiana.