Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
La storia
L’art. 121 fu approvato senza discussione in quanto l’Assemblea fu concorde nel definire i tre organi di vertice delle Regioni: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta.