Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
La storia
La formulazione originaria dell’art. 118 fu proposta dall’on. Costantino Mortati (Democrazia cristiana), che dichiarò: «[La funzione amministrativa della Regione] deve essere concepita in funzione prevalentemente direttiva, normativa, di impulso, di controllo. Si deve evitare […] il pericolo di trasportare nel seno della Regione quell’accentramento che si vuole sopprimere nell’organizzazione dello Stato. Quindi l’opportunità di stabilire, nello stesso articolo che determina la sfera dell’attività amministrativa della Regione, il principio del decentramento».
L’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) precisò: «[…] le funzioni amministrative attribuite in via di massima alla Regione […] possono essere, con leggi dello Stato, affidate ad altri enti locali; in vista di quel riordinamento e di quella redistribuzione di attività amministrative che deve essere uno dei migliori risultati di questa nostra riforma […]».