Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Articolo 113
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annulare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
La storia
La formulazione dell’art. 113 si deve in modo particolare a una proposta dell’on. Piero Calamandrei (Gruppo Autonomista) che propose: «[…] quando un diritto civile o politico viene leso da un atto della Pubblica Amministrazione, questo diritto si può far valere di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria in modo che la Pubblica Amministrazione davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in questi casi, come un qualsiasi litigante privato soggetto alla giurisdizione, principio che è stato poi completato con l’istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato che, accanto alla tutela dei diritti soggettivi, ha introdotto la tutela degli interessi davanti alle stesse sezioni».
L’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto), precisò: «Il potere di annullamento potrebbe opportunamente essere riservato agli organi giurisdizionali che, come il Consiglio di Stato ed alcune sezioni specializzate e miste della magistratura ordinaria […], posseggono speciali attitudini e competenza per la delicata valutazione degli atti amministrativi».