Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Articolo 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annulare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

La storia

La formulazione dell’art. 113 si deve in modo particolare a una proposta dell’on. Piero Calamandrei (Gruppo Autonomista) che propose: «[…] quando un diritto civile o politico viene leso da un atto della Pubblica Amministrazione, questo diritto si può far valere di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria in modo che la Pubblica Amministrazione davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in questi casi, come un qualsiasi litigante privato soggetto alla giurisdizione, principio che è stato poi completato con l’istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato che, accanto alla tutela dei diritti soggettivi, ha introdotto la tutela degli interessi davanti alle stesse sezioni».
L’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto), precisò: «Il potere di annullamento potrebbe opportunamente essere riservato agli organi giurisdizionali che, come il Consiglio di Stato ed alcune sezioni specializzate e miste della magistratura ordinaria […], posseggono speciali attitudini e competenza per la delicata valutazione degli atti amministrativi».

Il commento

L’art. 113 consente ai cittadini di tutelarsi nei confronti dei provvedimenti disposti dalla Pubblica Amministrazione. L’articolo afferma due principi: «la tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione deve sempre essere ammessa» e «la tutela giurisdizionale deve essere piena» (cioè, deve garantire una «protezione completa» degli interessi e dei diritti).
Il sistema di tutela amministrativa è composto dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, a cui spetta esprimere un giudizio sulla legittimità dell’atto amministrativo (esamina, cioè, un atto amministrativo per il quale è stato presentato ricorso al fine di accertare che non sia viziato da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza), e dai Tribunali amministrativi regionali (TAR, istituiti nel 1971), che svolgono la funzione di giudice d’appello. Inoltre, al Consiglio di Stato è stata devoluta la funzione di giudice d’appello.