Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Articolo 109

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

La storia

Il testo finale dell’art. 109 fu approvato dopo la presentazione di una serie di emendamenti aventi orientamento opposto: un primo gruppo di emendamenti chiedeva che l’articolo si limitasse a sancire la «diretta dipendenza» della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria; un secondo gruppo propendeva per la costituzione di un corpo speciale di polizia giudiziaria «alla diretta ed esclusiva dipendenza dell’autorità giudiziaria».
L’on. Giovanni Leone (Democrazia cristiana), nel propendere per la prima ipotesi, affermò: «Non potremmo in questo momento dire dipendenza esclusiva, ma ribadiamo la dipendenza diretta, sia pure migliorando la formula del progetto: formula che esprime questo vincolo di dipendenza diretta della polizia giudiziaria, senza alcuna ingerenza o interferenza di altri organi, dall’autorità giudiziaria. Le leggi, che saranno informate ed elaborate in ossequio alla Costituzione che stiamo votando, dovranno tener conto di questa attuale formulazione per ribadire, sia pure nei limiti delle possibilità dell’amministrazione italiana, questa diretta dipendenza».

Il commento

Sulla base dell’art. 109, la legislazione ordinaria ha affidato la gestione della polizia giudiziaria agli organi della pubblica accusa.
La materia è stata riformata nel 1988 quando sono state introdotte tre figure di polizia giudiziaria aventi rapporti di differente intensità con la magistratura:
Al Procuratore generale presso la Corte d’appello è assegnato il potere di sorveglianza e di iniziativa disciplinare.