Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Articolo 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
La storia
Con l’art. 108, l’Assemblea costituente volle sancire la netta separazione della Magistratura dal Governo, affermando che il funzionamento e l’ordinamento della giustizia possono essere disciplinati solamente attraverso le leggi ordinarie approvate dalle due Camere.
La formulazione definitiva dell’articolo fu così presentata: «In conformità al criterio fissato dall’Assemblea e rimesso per la formulazione al Comitato, si vuole con ampia espressione considerare l’indipendenza non solo dei magistrati dell’ordine giudiziario, ma anche di quelli delle giurisdizioni speciali, dei rappresentanti del pubblico ministero che vi sono addetti, nonché di chiunque, anche estraneo al personale della magistratura, partecipa all’amministrazione della giustizia nelle sezioni specializzate, nella giuria, etc.».