Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Articolo 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

La storia

Con l’art. 108, l’Assemblea costituente volle sancire la netta separazione della Magistratura dal Governo, affermando che il funzionamento e l’ordinamento della giustizia possono essere disciplinati solamente attraverso le leggi ordinarie approvate dalle due Camere.
La formulazione definitiva dell’articolo fu così presentata: «In conformità al criterio fissato dall’Assemblea e rimesso per la formulazione al Comitato, si vuole con ampia espressione considerare l’indipendenza non solo dei magistrati dell’ordine giudiziario, ma anche di quelli delle giurisdizioni speciali, dei rappresentanti del pubblico ministero che vi sono addetti, nonché di chiunque, anche estraneo al personale della magistratura, partecipa all’amministrazione della giustizia nelle sezioni specializzate, nella giuria, etc.».

Il commento

La Corte costituzionale (81/1976) ha interpretato il primo comma dell’art. 108 nel senso che «è alla legge statale che spetta disciplinare in modo uniforme, per l’intero territorio nazionale e nei confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi».
Secondo una larga parte della dottrina, l’art. 108 esclude la possibilità di interventi legislativi «sull’ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura» da parte del Governo e dello stesso Consiglio superiore della magistratura, in quanto l’obiettivo della norma sarebbe quello «di garantire i magistrati non solo contro gli eventuali atti arbitrari dell’esecutivo, ma eventualmente anche contro quelli dello stesso CSM».
Il secondo comma dell’art. 108 afferma che il principio di indipendenza deve essere garantito a tutti i magistrati, anche a quelli speciali. Lo stesso articolo, però, introduce una differenza fra magistrati ordinari e speciali: ai primi la garanzia di indipendenza è assicurata direttamente dal testo costituzionale (artt. 104-107), mentre ai secondi deriva dalla legge ordinaria. Ciò ha dato luogo ad alcune dispute dottrinarie: secondo la Corte costituzionale (43/1964) i giudici speciali beneficiano delle garanzie previste dall’art. 101 (indipendenza funzionale), ma non delle garanzie previste dagli artt. 104-107.