Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
La storia
Con l’art. 107, l’Assemblea costituente si proponeva di risolvere tre problemi riguardanti la Magistratura: «1) garanzie di indipendenza dal potere esecutivo (costituite dalla inamovibilità e dalla soggezione al parere deliberativo del Consiglio superiore, conforme alle norme della futura legge sull’ordinamento giudiziario, di ogni provvedimento di dispensa o sospensione dal servizio e trasferimento di sede o di funzione); 2) differenziazione non gerarchica, ma soltanto funzionale dei magistrati; 3) posizione del pubblico ministero in seno all’ordinamento giudiziario».
I costituenti vollero affermare, in particolare, l’inamovibilità dei giudici (un giudice, cioè, non può essere rimosso dalle sue funzioni senza il suo consenso) e il criterio non gerarchico della carriera secondo il quale i magistrati si distinguono solamente in base alle funzioni esercitate (giudicante, requirente, di merito, di legittimità).