Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

La storia

L’art. 105 fu così illustrato dall’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto): «Ciò che importa è fissare nell’articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui è competente il Consiglio, e nei quali non può ingerirsi il ministro. Si noti che ormai già, di fatto, tre punti sono acquisiti: le nomine, le promozioni, le norme disciplinari, che spettano all’attuale Consiglio superiore. Restano solo i trasferimenti a subire le possibilità di influenza del potere esecutivo. Infatti se – data l’inamovibilità – un magistrato, quando occupa una data sede, non è trasferibile, senza il suo consenso, il Ministero ha facoltà discrezionale di assegnare dove crede i magistrati di prima nomina, quelli promossi, e può inoltre trasferire gli inamovibili magistrati dalla sede attuale a quella che chiedono; nel che vi può essere il favore, l’ingerenza, la infiltrazione dell’esecutivo che vogliamo eliminare».

Il commento

Il CSM è competente sullo stato giuridico dei magistrati, ovvero su: assunzione, assegnazione a un incarico, trasferimento, promozione, procedimento disciplinare, nomina dei magistrati di Cassazione, nomina e revoca dei magistrati onorari, attribuzione di sussidi ai magistrati.
Il CSM svolge funzioni amministrative relative all’organizzazione interna del Consiglio (verifica dei titoli dei consiglieri, gestione delle spese di funzionamento…) e allo status dei magistrati (cioè le decisioni che concernono tutti i momenti e le vicende della carriera); funzioni ausiliarie (esprimere pareri sui disegni di legge riguardanti l’ordinamento giudiziario, proporre modificazioni concernenti l’organizzazione della giustizia); funzioni ispettive (svolgere inchieste sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia).