Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
La storia
L’art. 105 fu così illustrato dall’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto): «Ciò che importa è fissare nell’articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui è competente il Consiglio, e nei quali non può ingerirsi il ministro. Si noti che ormai già, di fatto, tre punti sono acquisiti: le nomine, le promozioni, le norme disciplinari, che spettano all’attuale Consiglio superiore. Restano solo i trasferimenti a subire le possibilità di influenza del potere esecutivo. Infatti se – data l’inamovibilità – un magistrato, quando occupa una data sede, non è trasferibile, senza il suo consenso, il Ministero ha facoltà discrezionale di assegnare dove crede i magistrati di prima nomina, quelli promossi, e può inoltre trasferire gli inamovibili magistrati dalla sede attuale a quella che chiedono; nel che vi può essere il favore, l’ingerenza, la infiltrazione dell’esecutivo che vogliamo eliminare».