Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione dei cittadini estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

La storia

La discussione si incentrò sulla questione dell’istituzione di giudici speciali e straordinari.
A questo proposito l’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) illustrò l’indirizzo assunto dall’Assemblea: «Nella proposta originaria si ammetteva l’istituzione, sia pure con legge qualificata, di giudici speciali tranne che in materia penale. Abbiamo riconosciuto che è inopportuno e pericoloso, e abbiamo acceduto a un’idea venuta fuori da più parti di quest’Assemblea, che giudici speciali non devono esservi mai. […] Vogliamo andare […] verso l’unicità di giurisdizione. La linea è questa: che l’affermazione dell’unicità di giurisdizione riuscirebbe vana; e la soppressione di tutte le giurisdizioni speciali sarebbe vana e pericolosa, se nel tempo stesso non si prevedesse e non si procedesse alla loro trasformazione, nei casi ove è necessario, in sezioni specializzate, inserite negli organi normali della magistratura. Ecco la via concreta che noi indichiamo e che la Costituzione deve prescrivere».

Il commento

L’art. 102 si riferisce alla «funzione giurisdizionale». Una parte consistente della dottrina sostiene che sia possibile definire oggettivamente il significato di «funzione giurisdizionale». Generalmente, questa viene definita come l’«attività esercitata da organi pubblici posti in posizione di indipendenza e imparzialità (i magistrati), i quali sono dotati di poteri decisori che, sulla base di regole processuali, e per la definizione di casi concreti, sono idonei a tradurre la volontà della legge in un provvedimento finale, destinato ad assumere l’autorità di cosa giudicata».
Semplificando, i magistrati ordinari (sia civili che penali) rappresentano le figure deputate a esercitare la funzione giurisprudenziale. L’articolo vieta esplicitamente il ricorso ai giudici straordinari (cioè, organi appositamente creati per giudicare alcuni reati solamente dopo che questi sono stati commessi) e ai giudici speciali (organi competenti a formulare un giudizio esclusivamente su determinate materie che, in alcuni casi, sono ammessi dalla stessa Costituzione). L’articolo. permette, inoltre, la partecipazione del «popolo» all’amministrazione della giustizia: ciò avviene nelle Corti di assise (preposte a giudicare i reati più gravi) composte da due giudici e da sei cittadini scelti tramite sorteggio.