Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione dei cittadini estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
La storia
La discussione si incentrò sulla questione dell’istituzione di giudici speciali e straordinari.
A questo proposito l’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) illustrò l’indirizzo assunto dall’Assemblea: «Nella proposta originaria si ammetteva l’istituzione, sia pure con legge qualificata, di giudici speciali tranne che in materia penale. Abbiamo riconosciuto che è inopportuno e pericoloso, e abbiamo acceduto a un’idea venuta fuori da più parti di quest’Assemblea, che giudici speciali non devono esservi mai. […] Vogliamo andare […] verso l’unicità di giurisdizione. La linea è questa: che l’affermazione dell’unicità di giurisdizione riuscirebbe vana; e la soppressione di tutte le giurisdizioni speciali sarebbe vana e pericolosa, se nel tempo stesso non si prevedesse e non si procedesse alla loro trasformazione, nei casi ove è necessario, in sezioni specializzate, inserite negli organi normali della magistratura. Ecco la via concreta che noi indichiamo e che la Costituzione deve prescrivere».