Sezione III - Gli organi ausiliari
Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
La storia
L’articolo in questione riguarda l’istituzione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) – un organo formato da 121 componenti, di cui 99 rappresentanti delle diverse categorie produttive, 10 rappresentanti delle associazioni di volontariato e 12 esperti – le cui funzioni sono quelle di proporre leggi su materie di interesse economico e di svolgere attività consultiva nel settore del lavoro e dell’economia su richiesta delle due Camere, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Durante la discussione fu proposta la soppressione del Consiglio con le motivazioni che «in Italia esistevano parecchi organi consultivi» e che il Parlamento disponeva di un «largo potere di inchiesta» necessario «a condurre le necessarie indagini in materia economica».