Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendumpopolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

La storia

Con l’art. 87, l’Assemblea costituente delineò le principali funzioni esercitate dal Presidente della Repubblica.
L’articolo fu così illustrato dall’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto): «[…] sta, ad ogni modo, che nel nostro progetto il Presidente della Repubblica non è l’evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni. Mentre il primo ministro è il capo della maggioranza e dell’esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l’unità e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato, al di sopra delle fuggevoli maggioranze. È il grade consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. Ma perché possa adempiere queste essenziali funzioni deve avere consistenza e solidità di posizione nel sistema costituzionale. […] Il capo dello Stato non governa […] ma le attribuzioni che gli sono specificamente conferite […] gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di coordinamento che gli è propria».

Il commento

L’art. 87 elenca i poteri presidenziali e definisce il Presidente «capo dello Stato» e rappresentante dell’«unità nazionale». Secondo la dottrina prevalente la qualifica di Capo dello Stato rappresenta una «qualità specifica dell’organo, uno status speciale, che si traduce in una preminenza onorifica con forte valenza simbolica […] mentre la denominazione ufficiale è quella di Presidente della Repubblica». Quanto alla formula per cui il Presidente rappresenta l’unità nazionale, la dottrina ritiene che al Presidente spetti un’opera di diffusione dei principi e dei valori della Costituzione. Secondo un diverso orientamente dottrinale, la rappresentanza dell’unità nazionale può essere intesa come il fondamento di un rapporto diretto fra il Presidente e i cittadini: questo permetterebbe al Capo dello Stato di «farsi voce di esigenze anche nuove che salgono dalla società civile».