La storia
Con l’art. 84, l’Assemblea costituente stabilì i criteri necessari per essere eletti a Presidente della Repubblica, indicando caratteristiche in possesso della maggioranza dei cittadini italiani in quanto fu deciso che «ogni cittadino» poteva ricoprire la carica.
I criteri necessari indicati dall’Assemblea furono (e restano): 1) il possesso della cittadinanza italiana; 2) il compimento di cinquanta anni di età; 3) il pieno godimento dei diritti civili e politici; 4) l’incompatibilità con altre cariche.
Il terzo comma venne approvato per sostituire gli articoli 19 e 20 dello Statuto albertino che assegnavano al Re un assegno annuo e una dotazione di beni demaniali (palazzi, ville…). Con il terzo comma, l’Assemblea decise che il Presidente della Repubblica avrebbe goduto di una indennità (l’«assegno») e di una serie di beni preposti all’esercizio dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica (fra questi vi è il Palazzo del Quirinale a Roma, dove risiede il Presidente).