Sezione II - La formazione delle leggi

Articolo 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

La storia

Il testo dell’articolo suscitò un animato dibattito poiché una buona parte dei costituenti erano contrari agli istituti dell’amnistia (un provvedimento di clemenza avente carattere generale che dispone la cancellazione del reato) e dell’indulto (un provvedimento di clemenza avente carattere generale che determina la cancellazione della pena).
L’on. Giovanni Leone (Democrazia cristiana) si dichiarò favorevole all’abolizione dell’amnistia e l’on. Giuseppe Codacci Pisanelli (Democrazia cristiana) propose di concedere l’amnistia e l’indulto solamente attraverso una «legge di natura costituzionale».
L’Assemblea approvò l’articolo dopo aver stabilito il divieto di applicare l’amnistia o l’indulto ai reati commessi successivamente alla presentazione del provvedimento di clemenza e aver statuito la necessità della maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera per l’approvazione della legge di concessione dei provvedimenti di clemenza.

Il commento

L’amnistia e l’indulto derivano dal potere di clemenza che affonda le radici nel diritto romano ed è stato una prerogativa tipica dei sovrani assoluti. Secondo un orientamento della dottrina, la loro natura è discutibile in quanto si tende a escludere che a essi «possa essere riconosciuto carattere generale ed astratto».
La formulazione originaria dell’articolo prevedeva che l’amnistia e l’indulto venissero concessi dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere: questo aveva provocato un uso eccessivo dei due provvedimenti di clemenza, a cui si faceva ricorso per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e per ridurre il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari.
Nel 1992, l’art. 79 è stato modificato con una legge costituzionale che ha affidato il potere di concedere i provvedimenti di clemenza esclusivamente al Parlamento e ha imposto – come ulteriore freno – la maggioranza dei due terzi per l’approvazione della legge di concessione.