Sezione II - La formazione delle leggi
Articolo 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
La storia
Il testo dell’articolo suscitò un animato dibattito poiché una buona parte dei costituenti erano contrari agli istituti dell’amnistia (un provvedimento di clemenza avente carattere generale che dispone la cancellazione del reato) e dell’indulto (un provvedimento di clemenza avente carattere generale che determina la cancellazione della pena).
L’on. Giovanni Leone (Democrazia cristiana) si dichiarò favorevole all’abolizione dell’amnistia e l’on. Giuseppe Codacci Pisanelli (Democrazia cristiana) propose di concedere l’amnistia e l’indulto solamente attraverso una «legge di natura costituzionale».
L’Assemblea approvò l’articolo dopo aver stabilito il divieto di applicare l’amnistia o l’indulto ai reati commessi successivamente alla presentazione del provvedimento di clemenza e aver statuito la necessità della maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera per l’approvazione della legge di concessione dei provvedimenti di clemenza.