Sezione II - La formazione delle leggi
Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
La storia
L’art. 74 non era presente nel progetto originario, ma fu introdotto su proposta dell’on. Aldo Bozzi (Unione democratica nazionale), il quale chiese di riconoscere al Presidente della Repubblica il potere di veto sospensivo. L’Assemblea accettò la proposta di Bozzi decidendo di limitare a una sola volta l’esercizio del potere di veto. Durante la discussione, l’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) affermò: «Noi non potevamo lasciare al Presidente della Repubblica un potere di sanzione, che lo avrebbe, almeno in via di principio, fatto partecipe della funzione legislativa. Ma gli abbiamo […] conferito la facoltà di un veto sospensivo, nel senso di chiedere un riesame della legge alle Camere. È qualcosa di più sostanziale ed effettivo della sanzione; e si addice al compito del capo dello Stato come regolatore fra i poteri dello Stato».