Sezione II - La formazione delle leggi

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

La storia

L’art. 74 non era presente nel progetto originario, ma fu introdotto su proposta dell’on. Aldo Bozzi (Unione democratica nazionale), il quale chiese di riconoscere al Presidente della Repubblica il potere di veto sospensivo. L’Assemblea accettò la proposta di Bozzi decidendo di limitare a una sola volta l’esercizio del potere di veto. Durante la discussione, l’on. Meuccio Ruini (Gruppo Misto) affermò: «Noi non potevamo lasciare al Presidente della Repubblica un potere di sanzione, che lo avrebbe, almeno in via di principio, fatto partecipe della funzione legislativa. Ma gli abbiamo […] conferito la facoltà di un veto sospensivo, nel senso di chiedere un riesame della legge alle Camere. È qualcosa di più sostanziale ed effettivo della sanzione; e si addice al compito del capo dello Stato come regolatore fra i poteri dello Stato».

Il commento

L’art. 74 non esplicita palesamente «quali possano essere le ragioni che rendano legittimo, quando non doveroso, il rinvio delle leggi» da parte del Presidente della Repubblica. La dottrina ha finito per individuare due ragioni di rinvio:
Il rinvio delle leggi per «ragioni di merito» è divenuto una prassi estesa – per la prima volta nella storia della Repubblica – durante la presidenza di Francesco Cossiga (1985-92). Particolarmente significativo è stato il mandato presidenziale di Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006), le cui decisioni in materia di rinvio sono state improntate a una vera e propria azione di contrasto esercitata in opposizione a provvedimenti contenenti norme interpretabili come contrarie ai principi costituzionali (cioè, norme incostituzionali): fra questi vi sono state leggi molto importanti quali quelle sul riassetto del sistema televisivo e sull’ordinamento giudiziario.