Sezione II - La formazione delle leggi
Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
La storia
La discussione fu animata dalla richiesta dell’on. Tommaso Perassi (Gruppo Repubblicano) di sostituire il termine di venti giorni, previsto nella prima stesura, con quello, tradizionale per l’ordinamento italiano, di quindici giorni (proposta accolta dall’Assemblea) e da un emendamento dell’on. Giuseppe Codacci Pisanelli (Democrazia cristiana) al fine di stabilire la non retroattività delle leggi. L’emendamento fu rigettato e l’on. Egidio Tosato spiegò: «[…] pur essendo d’accordo di massa sul principio generale e fondamentale della irretroattività della legge, la Commissione […] non ritiene opportuno inserire nella Costituzione una specifica norma che stabilisca senza eccezioni la irretroattività della legge. Tale norma rigida potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Si pensi ad esempio alle gravi difficoltà che sorgerebbero in materia di modificazioni in aumento degli stipendi, cui si ritenga di dare efficacia retroattiva».