Sezione II - La formazione delle leggi

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La storia

L’Assemblea si trovò concorde nel prevedere tre tipologie di procedimenti di approvazione di una legge.
Nel procedimento ordinario, il Presidente di una delle due Camere assegna il progetto di legge a una commissione (le commissioni parlamentari sono organi interni al Parlamento che consentono un esame approfondito e celere dei progetti di legge), che, esaminata la legge, sceglie il testo da sottoporre all’esame dell’aula. Durante la discussione in aula, la legge può essere modificata e, una volta approvata nel suo testo finale, viene inviata all’altra Camera per l’approvazione definitiva. Se la seconda Camera modifica la legge, questa deve essere nuovamente esaminata dalla Camera che per prima l’ha discussa.
Nel procedimento abbreviato, i tempi previsti per il procedimento ordinario vengono ridotti alla metà mediante una dichiarazione d’urgenza sollecitata dal Governo, dal Presidente della commissione competente o dai parlamentari.
Nel procedimento speciale, il progetto di legge non viene approvato dall’assemblea della Camera o del Senato, ma dalla Commissione che assume la denominazione di Commissione deliberante: in questo caso la legge può essere sottoposta all’esame dell’aula, se richiesto da un quinto dei membri della Commissione, da un decimo dei deputati o dal Governo.

Il commento

È importante sottolineare il ruolo chiave assegnato, nel processo legislativo, alle Commissioni permanenti della Camera e del Senato: a loro, infatti, spetta esaminare (e, se necessario, modificare) i testi dei progetti di legge. La Costituzione non prevede la possibilità di formare Commissioni miste (cioè formate contemporaneamente da deputati e senatori), per cui le due Camere si trasmettono i progetti di legge fino a quando non riescono ad approvare lo stesso testo.
I lavori delle Commissioni si possono svolgere in sede referente (le Commissioni esaminano i progetti di legge, che poi inviano nuovamente alla Camera e al Senato), in sede redigente (le Commissioni preparano la stesura definitiva, che inviano alle Camere per l’approvazione finale) e in sede deliberante (tutto l’iter legislativo si svolge all’interno delle Commissioni).